Il locatore può impedire il rinnovo solo rispettando tempistiche e modalità precise, pena la proroga automatica del contratto, mentre solo alla seconda scadenza può negare il rinnovo senza giustificazioni.
Una delle principali preoccupazioni è proprio quella di dover lasciare l’immobile alla scadenza naturale del contratto, soprattutto allorquando il proprietario abbia manifestato la volontà di non rinnovarlo.
In assenza di comunicazioni da parte di locatore o conduttore, l’accordo viene quindi prorogato.
In alcuni casi, può persino proseguire nonostante l’intenzione contraria delle parti, qualora le comunicazioni siano state effettuate in modo scorretto.
La disdetta deve essere trasmessa con almeno sei mesi di preavviso tramite raccomandata a/r o PEC.
Se avviene tramite altre modalità (ad esempio, verbalmente o tramite e-mail semplice) o fuori tempo massimo, la disdetta può essere contestata.
Inoltre, il locatore può rifiutare il rinnovo senza indicare un motivo specifico solo alla seconda scadenza del contratto, mentre alla prima deve dimostrare l'urgenza di riutilizzo dell'immobile (per esempio, per necessità abitative).
Inoltre, il locatore è tenuto a porre in essere le attività indicate a sostegno della disdetta nel termine di un anno.