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Cosa spetta alle donne in gravidanza che lavorano?

Benedetta Basile
Benedetta Basile
2025-09-19 03:36:52
Numero di risposte : 29
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Sicurezza e salute della madre lavoratrice: nel momento in cui una lavoratrice informa il proprio datore di lavoro di essere in stato di gravidanza, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza della lavoratrice e del nascituro, affinché nessun pericolo possa mettere a rischio la sua salute e quella del suo bambino. Congedo di maternità: è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza e il puerperio per un totale di 5 mesi. Indennità di maternità: è il sostegno economico erogato dall’INPS alle lavoratrici dipendenti per il periodo del congedo di maternità, è prevista un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo stesso. Le mamme lavoratrici dipendenti possono inoltre usufruire di ulteriori tutele, a cui hanno diritto anche i padri dipendenti. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo casi eccezionali.
Andrea Damico
Andrea Damico
2025-09-10 19:39:46
Numero di risposte : 22
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Le lavoratrici non possono essere adibite a mansioni faticose e rischiose, o svolte in un ambiente insalubre fino a 7 mesi dopo la nascita del bambino. In questi casi l’azienda deve spostare la lavoratrice ad altro compito: se questo è di categoria inferiore, si mantengono comunque la qualifica e la retribuzione originarie. Se, invece, il trasferimento temporaneo comporta lo svolgimento di mansioni superiori, alla futura mamma spetta un adeguamento temporaneo di stipendio a suo favore. Tutte le donne in gravidanza hanno diritto ad assentarsi per effettuare visite e accertamenti e usufruire di permessi retribuiti. L’unico obbligo per la donna è di portare successivamente un certificato che attesti la data e l’ora in cui si sono svolti gli esami o la visita. Le lavoratrici parasubordinate hanno diritto a un congedo di 3 mesi entro il primo anno di vita del figlio (in aggiunta all’astensione obbligatoria di 5 mesi).