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Cosa succede se l'azienda fallisce mentre sono in maternità?

Antonia Guerra
Antonia Guerra
2025-09-10 20:04:25
Numero di risposte : 25
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La cessazione dell'attività, unica causale legittimante il recesso della lavoratrice nel primo anno di età del figlio, va interpretata in maniera rigorosa e può integrarsi solo in assenza di qualsivoglia continuazione dell’impresa. L’unico motivo che consente all’azienda di licenziare una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del figlio è la cessazione dell’attività. Il concetto di cessazione dell’attività che prevede una deroga al divieto di licenziamento deve essere considerato in senso sostanziale e non formale. Deve essere esclusa, dal perimetro operativo della cessazione di azienda come innanzi considerata, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell'impresa. La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal fallimento e conferma la nullità del licenziamento.
Gabriele Negri
Gabriele Negri
2025-09-10 17:58:32
Numero di risposte : 22
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Se l'azienda fallisce mentre sono in maternità, il licenziamento della lavoratrice è possibile solo se sia cessata l'attività e solo se la cessazione dell'attività d'impresa abbia interessato l'intera struttura aziendale. In caso di fallimento, il licenziamento opera dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, per cui da quella data la dipendente ha diritto all'indennità di maternità corrisposta dall'Inps. Tuttavia, si sostiene anche che la lavoratrice licenziata per cessazione dell'attività della azienda non abbia diritto alla indennità, trattandosi di causa di recesso derogativa rispetto al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre stabilito dalla L. n. 151 del 2001. Per il periodo precedente all'apertura della procedura la lavoratrice potrà far valere al passivo eventuali crediti per retribuzioni non pagate. La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 26/03/2001, n.151, prevede però delle deroghe a tale divieto di licenziamento e una di queste opera nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta.
Francesco Barbieri
Francesco Barbieri
2025-09-10 16:01:08
Numero di risposte : 16
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Il datore di lavoro non può dare disdetta del contratto di lavoro durante la gravidanza e neppure nel corso delle sedici settimane che seguono il parto. In caso di fallimento dell’impresa durante il periodo di gravidanza o del congedo di maternità, la lavoratrice dovrà insinuare il proprio credito nel fallimento eventualmente per il pagamento del salario o delle prestazioni offerte dal datore di lavoro in materia di congedo di maternità. La dichiarazione di fallimento e la cessazione dell’attività commerciale configurano mora del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324 CO, rendendo così immediatamente esigibili tutti i crediti.
Kayla Giuliani
Kayla Giuliani
2025-09-10 15:41:53
Numero di risposte : 21
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La deroga al divieto di licenziamento di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b), dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale. Trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorchè dotato di autonomia funzionale. In tema di tutela della lavoratrice madre.