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Cosa succede se l'azienda fallisce mentre sono in maternità?

Marieva Silvestri
Marieva Silvestri
2025-09-26 09:41:24
Numero di risposte : 26
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In caso di fallimento dell’azienda, pur in assenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, la prosecuzione dell’attività aziendale rende nullo il licenziamento irrogato alla lavoratrice madre. L’articolo 54 del DLGS 151/2001 vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro e comunque sino al compimento di un anno di età del bambino. La normativa prevede al comma 3 una serie di eccezioni tra le quali alla lettera b) il caso di cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta. La Cassazione aveva già a suo tempo precisato come affinché tale eccezione si concretizzi debba verificarsi la totale cessazione dell’attività dell’azienda, trattandosi di norma che pone un’eccezione ad un principio di carattere generale, essa non può essere di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La Corte di Cassazione con la già accennata sentenza supera questo ostacolo in primo luogo escludendo che la deroga ad un principio generale mediante l’interpretazione estensiva o analogico dell’eccezione legale.
Caligola Gentile
Caligola Gentile
2025-09-22 09:52:20
Numero di risposte : 30
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Se il datore di lavoro fallisce mentre la lavoratrice è in maternità, la legge prevede la nullità del licenziamento con la condanna a reintegrarla nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità mensile. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda. La lavoratrice può essere licenziata se l'azienda cessa la sua attività. Il giudice può respingere la domanda della lavoratrice se l'azienda prova che l'attività aziendale è effettivamente cessata. La lavoratrice può essere licenziata se la società fallisce mentre è in maternità, se l'azienda cessa la sua attività. Il licenziamento non è considerato nullo se l'azienda cessa la sua attività.
Antonia Guerra
Antonia Guerra
2025-09-10 20:04:25
Numero di risposte : 34
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La cessazione dell'attività, unica causale legittimante il recesso della lavoratrice nel primo anno di età del figlio, va interpretata in maniera rigorosa e può integrarsi solo in assenza di qualsivoglia continuazione dell’impresa. L’unico motivo che consente all’azienda di licenziare una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del figlio è la cessazione dell’attività. Il concetto di cessazione dell’attività che prevede una deroga al divieto di licenziamento deve essere considerato in senso sostanziale e non formale. Deve essere esclusa, dal perimetro operativo della cessazione di azienda come innanzi considerata, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell'impresa. La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal fallimento e conferma la nullità del licenziamento.
Gabriele Negri
Gabriele Negri
2025-09-10 17:58:32
Numero di risposte : 30
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Se l'azienda fallisce mentre sono in maternità, il licenziamento della lavoratrice è possibile solo se sia cessata l'attività e solo se la cessazione dell'attività d'impresa abbia interessato l'intera struttura aziendale. In caso di fallimento, il licenziamento opera dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, per cui da quella data la dipendente ha diritto all'indennità di maternità corrisposta dall'Inps. Tuttavia, si sostiene anche che la lavoratrice licenziata per cessazione dell'attività della azienda non abbia diritto alla indennità, trattandosi di causa di recesso derogativa rispetto al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre stabilito dalla L. n. 151 del 2001. Per il periodo precedente all'apertura della procedura la lavoratrice potrà far valere al passivo eventuali crediti per retribuzioni non pagate. La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 26/03/2001, n.151, prevede però delle deroghe a tale divieto di licenziamento e una di queste opera nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta.
Francesco Barbieri
Francesco Barbieri
2025-09-10 16:01:08
Numero di risposte : 23
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Il datore di lavoro non può dare disdetta del contratto di lavoro durante la gravidanza e neppure nel corso delle sedici settimane che seguono il parto. In caso di fallimento dell’impresa durante il periodo di gravidanza o del congedo di maternità, la lavoratrice dovrà insinuare il proprio credito nel fallimento eventualmente per il pagamento del salario o delle prestazioni offerte dal datore di lavoro in materia di congedo di maternità. La dichiarazione di fallimento e la cessazione dell’attività commerciale configurano mora del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324 CO, rendendo così immediatamente esigibili tutti i crediti.
Kayla Giuliani
Kayla Giuliani
2025-09-10 15:41:53
Numero di risposte : 25
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La deroga al divieto di licenziamento di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b), dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale. Trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorchè dotato di autonomia funzionale. In tema di tutela della lavoratrice madre.