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Come funziona il lavoro di una dipendente incinta?

Gelsomina Milani
Gelsomina Milani
2025-09-10 21:52:29
Numero di risposte : 19
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Il datore di lavoro deve prima di tutto compiere un’analisi specifica delle condizioni in cui operano le lavoratrici in maternità e dei rischi di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici cui possono essere soggette. Se sussistono per lavoratrice ed il nascituro: rischi derivanti dall’ambiente di lavoro; o dall’esposizione a sostanze pericolose, il datore di lavoro deve: modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. La lavoratrice in gravidanza può richiedere permessi retribuiti per l’effettuazione di esami, accertamenti o visite mediche in relazione al proprio stato e coincidenti con l’orario di lavoro. Non appena la lavoratrice accerta il proprio stato, deve: comunicare tempestivamente al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza; trasmettergli il certificato medico di gravidanza, redatto dal proprio ginecologo, riportante la data presunta del parto; seguire scrupolosamente le istruzioni impartitele dal datore a tutela della sua salute e sicurezza.
Elena De luca
Elena De luca
2025-09-10 20:32:41
Numero di risposte : 14
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Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. Il diritto al congedo è esteso alle lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti, disoccupate o sospese, lavoratrici agricole, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici a domicilio, lavoratrici LSU o APU e dipendenti di Amministrazioni Pubbliche. Il Testo unico sulla maternità e paternità prevede che tale congedo abbia carattere obbligatorio, in quanto diritto indisponibile della lavoratrice, a cui essa non può in alcun caso rinunciare. L’Articolo 16 del Testo Unico vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una notevole novità sul tema, prevedendo una modalità di fruizione alternativa a quella prevista dal comma 1. Ad oggi, infatti, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso.