L’indennità di maternità è un contributo statale e sarà, quindi, l’INPS a doverlo versare.
Tuttavia l’INPS non lo verserà direttamente alla lavoratrice dipendente.
Sarà, infatti, il datore di lavoro ad anticipare l’indennità come pagamento in busta paga e a recuperare la somma, in un secondo momento, sotto forma di credito di imposta quando verserà i contributi per i propri dipendenti.
Per quanto riguarda, poi, i Contratti Collettivi ricordiamo, come già detto, che alcuni di essi prevedono che alla lavoratrice venga corrisposta un’indennità pari al 100% della paga giornaliera percepita: in questo caso sarà l’INPS ad erogare l’80% e il datore di lavoro a farsi carico del restante 20%.
In linea di massima, quindi, è il datore di lavoro a dover erogare il pagamento, tuttavia in determinati casi è direttamente l’INPS a dover versare l’indennità alla lavoratrice se questa appartiene ad una delle seguenti categorie: lavoratrici stagionali; operaie agricole; lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine; addette ai servizi domestici e familiari (le colf e le badanti); lavoratrici con contratti parasubordinati iscritte alla Gestione Separata INPS; lavoratrici disoccupate o sospese; lavoratrici autonome e libere professioniste iscritte alla Gestione Separata INPS; lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”) – (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).
In queste circostanze sarà la lavoratrice a decidere, nel momento in cui presenta la domanda di maternità, la modalità con la quale percepire il pagamento, che potrà avvenire con bonifico oppure tramite accredito su conto corrente postale.