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Quali sono le novità per le pensioni di invalidità nel 2025?

Vincenzo Fiore
Vincenzo Fiore
2025-09-12 08:53:54
Numero di risposte : 21
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Anche quest’anno l’INPS ha aggiornato gli importi degli assegni e delle pensioni di invalidità civile e i rispettivi limiti di reddito per accedervi nel 2025. La perequazione prevista, ovvero l’aumento, è calcolato rispetto ad un indice di aumento dei prezzi ISTAT pari allo 0,8%. Nel 2025 si può ricevere l’aumento della pensione degli invalidi civili al 100% se non si superano i limiti reddituali di 9721,92 euro per il beneficiario non coniugato e 16724,89 euro per quello coniugato. Le pensioni e gli assegni di invalidità non rientrano e vanno escluse dal conteggio dei redditi per accedere all’Assegno di inclusione. Di seguito gli importi e limiti di reddito per assegni e pensioni di invalidità civile per il 2025. Pensione ciechi civili assoluti Assegno di 363,37 euro e limite di reddito 19.772,50 euro Pensione ciechi civili assoluti se ricoverati Assegno di 336,00 euro e limite di reddito 19.772,50 euro Pensione ciechi civili parziali Assegno di 336,00 euro e limite di reddito 19.772,50 euro Pensione invalidi civili totali con sola pensione Assegno di 336,00 euro e limite di reddito 19.772,50 euro Pensione sordomuti senza indennità di comunicazione Assegno di 336,00 euro e limite di reddito 19.772,50 euro Assegno mensile invalidi civili parziali Assegno di 336,00 euro e limite di reddito 5.771,35 euro Indennità mensile di frequenza minori Assegno di 336,00 euro e limite di reddito 5.771,35 euro Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti Assegno di 1022,44 euro e nessun limite di reddito Indennità di accompagnamento invalidi civili totali e minori Assegno di 542,02 euro e nessun limite di reddito.
Gilda Gallo
Gilda Gallo
2025-09-12 08:43:13
Numero di risposte : 19
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Nel 2025, il limite di reddito per ricevere l’assegno d’invalidità parziale è fissato in 5771,35 euro l’anno. L’Inps fa riferimento al cumulo di tutte le entrate, di qualsiasi natura e al netto di oneri deducibili e ritenute per il controllo dei limiti reddituali. Se l’Inps sostenesse che l’invalido ha superato il limite di reddito sospendendo l’assegno, dovrà essere l’interessato a dimostrare l’errore e che i redditi conseguiti nel corso dell’anno non hanno inficiato il diritto alla prestazione. A seguito della legge di bilancio 2025 e del nuovo decreto sulla disabilità di cui al D.Lgs. 62/2024, l'INPS ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. Il comma 167 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 introduce, infatti, un nuovo comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs. n. 62/2024, con cui si dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni per prestazioni già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche siano effettuate tramite valutazione sugli atti, a meno che l'interessato non richieda espressamente una visita diretta. Gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata già consente una valutazione obiettiva. In via preliminare, all'interessato viene inviata una comunicazione contenente l'invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione sanitaria utile a definire sugli atti l'accertamento sanitario. Tenuto conto che il precitato comma 3-bis consente all'interessato di richiedere la visita diretta, l'interessato può, entro lo stesso termine di 40 giorni, farne espressa richiesta, tramite posta elettronica ordinaria o PEC, al Centro Medico Legale di competenza. La Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico legale. La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca. L'Istituto nazionale di previdenza è sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario. L'INPS può diminuire o revocare un'invalidità considerata definitiva laddove, all'esito di una visita straordinaria, ritenga che la situazione sia migliorata.
Eusebio Gallo
Eusebio Gallo
2025-09-12 08:21:10
Numero di risposte : 25
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione dell’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità erogato tramite il sistema contributivo. Secondo i giudici costituzionali, l’esclusione dell’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità erogato a coloro che si sono iscritti al sistema pensionistico dopo il 1995 — ovvero con il sistema contributivo — costituisce una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Anche tali soggetti, secondo la Corte, devono ricevere un assegno che abbia un importo “minimo” pari a quello dell’assegno sociale, da integrarsi attraverso la fiscalità generale. La Corte motiva questa decisione richiamando la natura favorevole che caratterizza la disciplina dell’assegno ordinario di invalidità, contenuta nella legge n. 222 del 1984. Tra le sue motivazioni, la Corte richiama anche la ratio dell’assegno ordinario di invalidità, che, per i giudici, risiede nella sua funzione di “sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell’invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato”. I giudici, nell’affermare quindi che l’impossibilità di applicare l’integrazione al minimo relativamente al già menzionato assegno è incostituzionale, hanno chiarito che “le eventuali somme riconosciute grazie all’integrazione, in presenza di reddito di lavoro, sarebbero comunque sottoposte alla riduzione connessa all’ammontare di quest’ultimo, prevista dalla legge n. 222/1984”. La sentenza in oggetto, emanata in data 3 luglio 2025, non ha effetti retroattivi, ma comporterà solamente l’eventuale aumento dell’importo erogato in futuro.
Lisa Benedetti
Lisa Benedetti
2025-09-12 07:50:20
Numero di risposte : 20
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La decisione è arrivata a luglio. Con una pronuncia destinata a fare scuola, la Consulta ha stabilito che nessun assegno ordinario di invalidità può scendere sotto i 603 euro mensili. Un colpo di spugna sul divieto introdotto nel 1995 con la riforma Dini che escludeva i lavoratori contributivi dall’integrazione al minimo. Niente retroattività, ma la misura vale per il futuro. Significa che per chi oggi riceve un assegno da 400 o 500 euro, scatterà d’ufficio l’adeguamento. Gli assegni di invalidità civile al 100% salgono a 336 euro al mese, con limite reddituale annuo di 19.772 euro. La novità più attesa è la prestazione universale, entrata in vigore nel 2025. È riservata agli over 80 in condizioni di bisogno assistenziale gravissimo: coma, demenza avanzata, ventilazione meccanica continua, lesioni spinali. L’assegno aggiunge fino a 850 euro al mese all’indennità di accompagnamento. Ma la platea è ristretta: serve un ISEE non superiore a 6mila euro. La pensione di inabilità civile al 100% richiede età tra i 18 e i 67 anni, invalidità totale e permanente, almeno 5 anni di contributi e reddito entro i limiti.
Lazzaro Esposito
Lazzaro Esposito
2025-09-12 06:36:05
Numero di risposte : 16
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Con la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025 l’INPS ha pubblicato le prime cifre che riguardano aumenti importanti per i benefici economici spettanti agli invalidi civili che sfiorano i 750 euro mensili. Aumenti non solo degli importi base ma anche dei limiti reddituali da non superare per accedere ai benefici. I limiti reddituali sono stati innalzati dell’1,60%; le indennità, che seguono un sistema di calcolo differente, hanno subito un aumento provvisorio del 4,49%. L’articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 2026 l’incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La misura percentuale dell’incremento è pari a +2,2% per l’anno 2025 e a +1,3% per l’anno 2026. In base all’Art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 tale maggiorazione di 13,27 euro prevista per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è, altresì, concessa per tredici mensilità della pensione di invalidità o dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni.
Emidio Esposito
Emidio Esposito
2025-09-12 04:23:51
Numero di risposte : 15
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La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2024 e previsionale per l’anno 2025, è stata applicata anche alle pensioni e agli asseghi a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,6% rispetto all’anno 2024. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale. L’importo riconosciuto come maggiorazione sociale varia, ovvero diminuisce o aumenta, in base al reddito dichiarato (invalido single/invalido coniugato). Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità, escluse le indennità.