:

Quali pensioni sono cumulabili?

Miriam Messina
Miriam Messina
2025-09-12 11:02:39
Numero di risposte : 11
0
Attraverso il cumulo, è possibile ottenere pensioni di: Vecchiaia Anticipata Inabilità Ai superstiti Per la pensione di vecchiaia in cumulo: è necessario soddisfare i requisiti di età e contribuzione più elevati tra quelli richiesti dalle gestioni interessate. Per la pensione anticipata in cumulo: sono necessari 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall'età anagrafica; Per la pensione di inabilità in cumulo: il diritto è basato sui requisiti di assicurazione e contribuzione , nonché sugli ulteriori requisiti, richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante. Per la pensione indiretta in cumulo: questa viene liquidata basandosi sui requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché sugli ulteriori requisiti, richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso. La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.
Edipo Testa
Edipo Testa
2025-09-12 09:00:53
Numero di risposte : 13
0
Si consegue con i requisiti anagrafici e contributivi previsti nel sistema retributivo o in quello contributivo dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimi iscritti. A partire dal 1° gennaio 2017 tra i trattamenti conseguibili con il cumulo vi è anche la pensione anticipata il cui diritto si perfeziona, a prescindere dall’età anagrafica, con il requisito contributivo previsto dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011. Inoltre, il cumulo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata prevista in favore dei lavoratori cd. precoci. Il cumulo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata cd. “Quota 100”, per la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contribuzione e, infine, per la pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. La pensione di inabilità si consegue secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione indiretta ai superstiti si consegue in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.
Priamo Ferraro
Priamo Ferraro
2025-09-12 08:26:10
Numero di risposte : 19
0
1) la pensione di vecchiaia a condizione che il soggetto interessato abbia perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli richiesti dalle gestioni interessate. 2) la pensione anticipata, con un requisito contributivo, per il 2025, pari a: – 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, a cui aggiungere la “finestra mobile” (che varia a seconda della Gestione interessata da 3 a 4 mesi); – 41 anni e 10 mesi di contributi, per le donne, a cui aggiungere la “finestra mobile” d(che varia a seconda della Gestione interessata da 3 a 4 mesi).
Ethan Ferraro
Ethan Ferraro
2025-09-12 07:05:51
Numero di risposte : 21
0
Le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. La totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa dal 2009 a tutte le pensioni di anzianità, ai trattamenti di prepensionamento ed alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata. Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità. Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%. I titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi e se l’importo dell’assegno ridotto per applicazione della legge 335/1995 resta comunque superiore al trattamento minimo. Le pensioni quota 100 e successive modifiche e la pensione anticipata flessibile non sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.