Come si dividono le spese in caso di separazione?

Annalisa De luca
2025-09-12 09:38:41
Numero di risposte
: 22
Le spese ordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle prevedibili, cioè che possono essere messe in conto sin da subito in quanto riguardano tutti.
Le spese ordinarie sono comprese nell’assegno di mantenimento deciso al momento della separazione.
Le spese ordinarie per i figli sono comprese nell’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario versa mensilmente all’altro, per cui quest’ultimo non potrà chiedere null’altro.
Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle imprevedibili che riguardano esigenze eccezionali o comunque saltuarie.
Le spese straordinarie per i figli sono divise al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo.
Le spese straordinarie obbligatorie sono quelle imprevedibili, indispensabili e urgenti; vi rientrano, tra le altre: i medicinali e trattamenti sanitari indifferibili, le spese per i libri scolastici e le spese di bollo e assicurazione del veicolo acquistato concordemente dai genitori per il proprio figlio.

Sebastian Neri
2025-09-12 09:01:49
Numero di risposte
: 24
Le spese ordinarie ricomprese nell’assegno di mantenimento per i figli sono, per esempio: vitto, abbigliamento, mensa scolastica, medicinali da banco, trasporto urbano, ricarica cellulare, uscite scolastiche giornaliere.
Sono spese straordinarie extra assegno, individuate quali obbligatorie: quelle, cioè, che il genitore collocatario può anticipare senza chiedere il consenso dell’altro genitore e che quest’ultimo sarà comunque tenuto a rimborsare in percentuale pari al 50% (salvo diverso accordo dei coniugi o diverso provvedimento del Giudice).
Le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi i tickets; le spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infrannuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; le spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. scoutismo, punti verdi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie; le spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili); le spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Il genitore affidatario le richiede per iscritto, le motiva e le fa arrivare all'altro genitore.
Il rimborso pro quota a chi ha effettuato la spesa per il figlio deve essere effettuato, di regola, entro quindici giorni dalla richiesta.
In caso di disaccordo, l’altro genitore dovrà manifestare e motivare il proprio eventuale dissenso entro dieci giorni dalla richiesta.

Sandra Damico
2025-09-12 08:42:30
Numero di risposte
: 15
Le spese universitarie, viceversa, non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità e sono, anzi, quantificabili in anticipo; pertanto, devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento o divorzile.
Le spese comprese nell'assegno di mantenimento: per queste, ovviamente, nessun rimborso è previsto, proprio perché calcolate forfettariamente nell'assegno mensile;
spese extra assegno "obbligatorie": si tratta di spese rimborsabili, di solito a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (ma è possibile che il giudice abbia stabilito una percentuale diversa).
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso avanzata dalla madre del ragazzo, sulla base del criterio dell'interesse per il figlio delle spese per l'alloggio e di quella della proporzionalità degli esborsi rispetto alle condizioni economiche dei genitori.

Tolomeo Mariani
2025-09-12 08:27:29
Numero di risposte
: 19
Le spese ordinarie sono a carico dell’assegnatario della casa, anche se non è proprietario dell’immobile.
Le spese straordinarie, invece, riguardano, tra l’altro, lavori come riparazioni, sostituzione di impianti e ristrutturazione.
In questo caso è il proprietario dell’appartamento a doversene fare carico, anche se non gode dell’utilizzo della casa.
Questo significa che, se la casa è intestata a entrambi, le spese straordinarie saranno ripartite in egual misura tra i due ex coniugi.
Ma nel caso in cui l’abitazione è di proprietà di solo uno dei due, sarà quest’ultimo a far fronte agli eventuali costi di manutenzione straordinaria.

Francesca Conte
2025-09-12 08:21:04
Numero di risposte
: 23
Le c.d. spese ordinarie sono a carico del coniuge che occupa la casa.
Quest’ultimo dovrà farsi carico delle spese condominiali delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, così come le utenze condominiali.
A carico del coniuge proprietario graveranno le spese straordinarie: l’installazione di un nuovo ascensore o la sostituzione dell’impianto di illuminazione oppure, la sostituzione della caldaia etc.
A carico del coniuge assegnatario graveranno le bollette, tutte le spese di manutenzione ordinaria dell’abitazione, comprese riparazioni dovute all’uso della cosa.
Le opere di tipo straordinario, saranno invece a carico del coniuge proprietario dell’immobile.
Se la casa è di proprietà di entrambi i coniugi, le spese ordinarie dell’immobile sono a carico del coniuge assegnatario.
Le spese straordinarie, invece, devono essere pagate da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di proprietà.

Antimo Messina
2025-09-12 08:14:01
Numero di risposte
: 16
La Suprema Corte ha deciso di chiudere definitivamente con l'epoca dei rimborsi basati sulla fiducia reciproca, imponendo regole ferree che obbligano alla massima trasparenza finanziaria.
Ogni genitore che voglia essere rimborsato dall'ex coniuge per le spese dei figli dovrà, ora, armare di carta ogni sua richiesta.
I giudici hanno stabilito che la sola parola non basta più: servono prove concrete, verificabili e inconfutabili.
Gli Ermellini hanno motivato questa decisione rivoluzionaria con argomentazioni che non lasciano spazio a interpretazioni.
Il primo pilastro del loro ragionamento poggia sul rispetto degli accordi: quando un tribunale stabilisce chi deve pagare cosa, queste regole vanno applicate alla lettera, non interpretate liberamente.
La gestione delle spese mediche e scolastiche, considerate prioritarie e urgenti, richiede una documentazione ancora più rigorosa, perché possono essere sostenute senza chiedere permesso, ma devono poi essere rendicontate con precisione millimetrica.
Per tutte le altre tipologie di spesa, invece, il genitore deve prima ottenere il via libera scritto dell'ex coniuge, aggiungendo un ulteriore livello di complicazione burocratica.
La Cassazione ha ribaltato completamente questa logica, stabilendo che l'accordo resta valido, ma diventa efficace solo se accompagnato da documentazione probatoria completa.