Nel caso in cui il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, si dovrà valutare, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, se sia possibile come primo contributo economico l’assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di situazioni reddituali medie del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento e in assenza di altre condizioni valutative, la liquidazione dell’assegno è la seguente:
- con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato;
- senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato.
Nel caso in cui ci sia la percezione di mensilità aggiuntive oltre la tredicesima e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale, ma sempre ponderata.
Nell’ipotesi ad esempio di un coniuge con lavoro part-time che produce redditi modesti, la liquidazione dell’assegno di mantenimento potrebbe essere effettuata in questo modo:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 del reddito del coniuge obbligato - € 600,00;
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 del reddito del coniuge obbligato - € 600,00.
La casistica esposta è a titolo esemplificativo e va considerato che nelle cause di separazione è spesso molto discussa tra le parti la reale ed effettiva condizione patrimoniale e reddituale della parte destinataria della richiesta di mantenimento e, talvolta, anche quella della parte richiedente.
Il Presidente del Tribunale pertanto avrà il delicato compito di operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.