Quanto dare alla moglie in caso di separazione?

Ippolito Barone
2025-09-12 11:04:18
Numero di risposte
: 12
In caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'assegno di mantenimento sarà pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato, nettizzato dal valore ipotetico del canone di locazione della casa familiare.
Senza assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'assegno mensile di mantenimento in favore della stessa sarà pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato, ossia 1/3 del suo stipendio mensile di 1600 euro.
Mantenimento mensile alla moglie = 1200 / 4 = 300 euro
Mantenimento mensile alla moglie = 1600 euro / 3 = 530 euro
Mantenimento mensile al coniuge 300 euro + mantenimento mensile al figlio 250 euro = 550 euro
Mantenimento mensile al coniuge 250 euro + mantenimento mensile ai due figli 400 euro = 650 euro
Mantenimento mensile al coniuge 230 euro + mantenimento mensile ai tre figli 500 euro = 730 euro
Mantenimento mensile alla moglie = 750 / 4 = 190 euro
Mantenimento mensile alla moglie = 1150 euro / 3 = 385 euro
Mantenimento mensile al coniuge 190 euro + mantenimento mensile al figlio 160 euro = 350 euro
Mantenimento mensile al coniuge 190 euro + mantenimento mensile ai due figli 256 euro = 446 euro
Mantenimento mensile al coniuge 175 euro + mantenimento mensile ai tre figli 345 euro = 520 euro

Danny Lombardo
2025-09-12 09:56:36
Numero di risposte
: 18
Nel caso in cui il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, si dovrà valutare, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, se sia possibile come primo contributo economico l’assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di situazioni reddituali medie del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento e in assenza di altre condizioni valutative, la liquidazione dell’assegno è la seguente:
- con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato;
- senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato.
Nel caso in cui ci sia la percezione di mensilità aggiuntive oltre la tredicesima e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale, ma sempre ponderata.
Nell’ipotesi ad esempio di un coniuge con lavoro part-time che produce redditi modesti, la liquidazione dell’assegno di mantenimento potrebbe essere effettuata in questo modo:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 del reddito del coniuge obbligato - € 600,00;
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 del reddito del coniuge obbligato - € 600,00.
La casistica esposta è a titolo esemplificativo e va considerato che nelle cause di separazione è spesso molto discussa tra le parti la reale ed effettiva condizione patrimoniale e reddituale della parte destinataria della richiesta di mantenimento e, talvolta, anche quella della parte richiedente.
Il Presidente del Tribunale pertanto avrà il delicato compito di operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.

Ingrid Battaglia
2025-09-12 09:35:43
Numero di risposte
: 11
Non è ammesso un accordo in cui si dica che il mantenimento per la moglie durerà per sempre.
Pertanto, nell’accordo di separazione viene previsto che il marito corrisponderà alla moglie un assegno di 500 euro mensili vita natural durante.
Passa il tempo e la coppia rimane separata, ovvero nessuno dei due chiede il divorzio; di conseguenza, le condizioni economiche dei due coniugi rimangono invariate nel tempo.
Ecco, questo è il caso in cui l’assegno rimane vita natural durante, o meglio, fino a quando non si verifichi un cambiamento nelle condizioni economiche di almeno uno dei due.
Nell’esempio fatto, l’esito sarebbe stato diverso se la clausola avesse previsto la dazione di quella somma mensile, senza tuttavia qualificarla come assegno di mantenimento.
La clausola che aveva firmato in sede di separazione è nulla.

Fernando Sorrentino
2025-09-12 08:06:33
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: 17
Il giudice ordina al marito di versare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro.
L’”assegno di divorzio” sarà dovuto solo ed esclusivamente se l’ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11504/17, a seguito della sentenza sopra citata della cassazione è intervenuto fissando in circa 1.000,00 euro all’anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all’”assegno di divorzio” da parte dell’ex marito in quanto autosufficiente economicamente.
Il diritto all’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull’”assegno di divorzio “.
Tra questi “giustificati motivi” rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l’”assegno di divorzio”.