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Come sono tutelati i collaboratori di giustizia?

Joseph Cattaneo
Joseph Cattaneo
2025-09-13 09:12:26
Numero di risposte : 18
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La legge 11 gennaio 2018, n. 6 contiene la disciplina attualmente in vigore volta a rafforzare e personalizzare la tutela per i testimoni di giustizia e di chi è in pericolo per le relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. Oggi il testimone di giustizia ha diritto ad una protezione preferibilmente nel luogo di origine con misure di sostegno e reinserimento, cioè le "speciali misure di protezione", ex articolo 8 l. 6/2018, modulate case by case. Solo eccezionalmente è previsto il ricorso al programma speciale di protezione, che consiste nel trasferimento in una località protetta, l'uso di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità, ai sensi dell'articolo 4 della legge del 2018. La ratio di questo articolo è consentire "un'esistenza dignitosa" e non alterata a causa delle ripercussioni per avere reso testimonianza. A partire dal 2018 il testimone di giustizia ha diritto, al contrario del collaboratore, ad un indennizzo per il pregiudizio subito oppure il risarcimento per eventuali danni biologici o esistenziali.
Vincenzo Grassi
Vincenzo Grassi
2025-09-13 05:55:42
Numero di risposte : 24
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La Tutela dei testi e delle persone a loro vicine, nonché di coloro che intraprendono un percorso di distacco da un'organizzazione criminale, collaborando con la giustizia, è risultata essenziale. Il volume dà conto della disciplina della Tutela, illustrando innanzi tutto il ruolo dei vari attori: iniziando da Commissione centrale e Procura Nazionale Antimafia, per continuare con i tre principali soggetti amministrativi. Sono poi esaminate le misure di protezione dal momento della loro applicazione provvisoria fino alla stabilizzazione. È analizzato infine il ruolo del Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, deputato a cooperare per rendere effettive sul Territorio le disposizioni dell'autorità centrale.