La legge 11 gennaio 2018, n. 6 contiene la disciplina attualmente in vigore volta a rafforzare e personalizzare la tutela per i testimoni di giustizia e di chi è in pericolo per le relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia.
Oggi il testimone di giustizia ha diritto ad una protezione preferibilmente nel luogo di origine con misure di sostegno e reinserimento, cioè le "speciali misure di protezione", ex articolo 8 l. 6/2018, modulate case by case.
Solo eccezionalmente è previsto il ricorso al programma speciale di protezione, che consiste nel trasferimento in una località protetta, l'uso di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità, ai sensi dell'articolo 4 della legge del 2018.
La ratio di questo articolo è consentire "un'esistenza dignitosa" e non alterata a causa delle ripercussioni per avere reso testimonianza.
A partire dal 2018 il testimone di giustizia ha diritto, al contrario del collaboratore, ad un indennizzo per il pregiudizio subito oppure il risarcimento per eventuali danni biologici o esistenziali.