L’art. 32 definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti.
Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto.
La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico.
A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute.
Quando l’art. 32 dice “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, intendeva in origine proteggere il cittadino da trattamenti sanitari obbligatori e arbitrari.
Man mano che nella società è andato diffondendosi il principio secondo cui un malato terminale ha il diritto di decidere del proprio destino, l’art. 32 è stato invocato per legittimare l’eutanasia, ossia la morte indotta al malato o la sospensione delle cure per sua volontà.
In Italia l’eutanasia non è legale, mentre tra molte difficoltà è stato introdotto il “testamento biologico”, con il quale il testatore stabilisce le sue volontà in materia di donazione di organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico.
In questo modo, in un momento in cui è ancora in grado di decidere, il testatore esprime le sue volontà, cosa che in seguito, per esempio a causa di uno stato di coma, potrebbe non essere più capace di fare.
Non è detto tuttavia che le sue volontà siano rispettate, perché devono comunque essere in accordo con la legge.