Dunque, oltre che in riferimento al novero più ampio di reati per cui può intervenire rispetto al collaboratore di giustizia, la differenza sostanziale che caratterizza il testimone di giustizia è che questi non ha commesso alcun reato e testimonia per dovere civico, mentre il collaboratore è colui che, se decide di "pentirsi" e collaborare, ottiene dal sistema giustizia, oltre che una diversa protezione, una serie di premialità e delle riduzioni di pena, sia per quanto riguarda le misure cautelari che quelle definitive, purchè sconti almeno ¼ o 10 anni, se condannato all'ergastolo.
Pertanto, si è testimone di giustizia nel caso in cui si forniscano informazioni determinanti ai fini del procedimento penale per l'accertamento circa la commissione di qualsiasi tipo di reato, sia in veste persona offesa del reato, il cosiddetto "testimone vittima", che persona informata sui fatti oppure testimone.
A contrario, il testimone di giustizia è colui che:ha reso dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini o per il giudizio;
si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, tale per cui le ordinarie misure di protezione risultino inadeguate;
non ha condanne per delitti dolosi o preterintenzionali, né ha tratto profitto dall'essere venuto a contatto con il contesto delittuoso.
È riconosciuta la qualifica di collaboratore di giustizia a colui che, pur avendo commesso delitti, con dichiarazioni, purché nuove e complete, offre un contributo significativo alle indagini e ai processi attinenti ai soli delitti di mafia, terrorismo e assimilati previsti dall'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e che si trova in stato di "grave e attuale pericolo" per effetto della collaborazione.