Qual è la differenza tra un collaboratore di giustizia e un pentito?

Quirino D'amico
2025-09-13 08:44:00
Numero di risposte
: 18
Dunque, oltre che in riferimento al novero più ampio di reati per cui può intervenire rispetto al collaboratore di giustizia, la differenza sostanziale che caratterizza il testimone di giustizia è che questi non ha commesso alcun reato e testimonia per dovere civico, mentre il collaboratore è colui che, se decide di "pentirsi" e collaborare, ottiene dal sistema giustizia, oltre che una diversa protezione, una serie di premialità e delle riduzioni di pena, sia per quanto riguarda le misure cautelari che quelle definitive, purchè sconti almeno ¼ o 10 anni, se condannato all'ergastolo.
Pertanto, si è testimone di giustizia nel caso in cui si forniscano informazioni determinanti ai fini del procedimento penale per l'accertamento circa la commissione di qualsiasi tipo di reato, sia in veste persona offesa del reato, il cosiddetto "testimone vittima", che persona informata sui fatti oppure testimone.
A contrario, il testimone di giustizia è colui che:ha reso dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini o per il giudizio;
si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, tale per cui le ordinarie misure di protezione risultino inadeguate;
non ha condanne per delitti dolosi o preterintenzionali, né ha tratto profitto dall'essere venuto a contatto con il contesto delittuoso.
È riconosciuta la qualifica di collaboratore di giustizia a colui che, pur avendo commesso delitti, con dichiarazioni, purché nuove e complete, offre un contributo significativo alle indagini e ai processi attinenti ai soli delitti di mafia, terrorismo e assimilati previsti dall'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e che si trova in stato di "grave e attuale pericolo" per effetto della collaborazione.

Umberto Caruso
2025-09-13 07:08:27
Numero di risposte
: 23
Un collaboratore di giustizia, nel gergo giornalistico italiano pentito, nel diritto, è un soggetto che si trova in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale e decide di collaborare con l'autorità giudiziaria.
Vari sistemi processuali valorizzano o incentivano quella che è una tendenza comportamentale umana, in base alla quale un soggetto membro di un'organizzazione criminale decide di rilasciare confessioni e dichiarazioni alle autorità inquirenti.
Collegate al rilascio di tali dichiarazioni, rese prima e dopo la cattura del soggetto, generalmente sono previste misure tali, da permettere agli inquirenti di combattere e addirittura debellare le stesse organizzazioni;
in cambio, i pentiti ottengono delle riduzioni di pena e protezione da parte dello Stato.
In Italia il fenomeno processuale è stato anche ribattezzato con il termine pentitismo; i possibili benefici previsti dalla legge furono introdotti dapprima nel 1980 e successivamente nel 1991 venne creata la figura del collaboratore di giustizia.
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