I contributi figurativi sono contributi “fittizi”, cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore.
Essi hanno lo scopo di tutelare il lavoratore nel caso in cui si sia verificata una temporanea sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro: tali eventualità, comportando il venir meno della retribuzione, comporterebbero anche il venir meno del conseguente obbligo assicurativo e quindi della copertura assicurativa a fini pensionistici.
Per evitare ciò, il nostro ordinamento prevede che i contributi figurativi vengano accreditati sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, in conseguenza della quale non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro .
Ai fini del calcolo, si prende in considerazione la cd. retribuzione figurativa, ossia la media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell’anno solare in cui si collocano eventi da riconoscere o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo di decorrenza della pensione stessa.
Sono utili, in linea generale, sia per il diritto che per la misura della pensione.