Cosa posso fare se il mio coniuge si rifiuta di lasciare la casa coniugale in caso di separazione?

Cosetta Greco
2025-07-02 18:29:17
Numero di risposte
: 7
Se il coniuge separato e non assegnatario si rifiuta di lasciare la casa coniugale, l’assegnatario può solamente rivolgersi al proprio avvocato.
Verrà adito il Tribunale e si chiederà l’avvio di una procedura di esecuzione forzata del provvedimento di assegnazione.
Non esistono scadenze prestabilite dalla legge entro cui il coniuge che si separa deve andare via dalla casa, ma può esservi un provvedimento specifico del giudice della separazione.

Mariapia Ricci
2025-06-30 16:17:51
Numero di risposte
: 7
Se è conseguenza del comportamento dell’altro coniuge
Se l’intollerabilità della convivenza era già presente prima dell’abbandono
Se avviene in seguito alla proposizione della domanda di:
Separazione
Annullamento
Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Spetta ovviamente al coniuge che ha abbandonato la casa coniugale dimostrare la giusta causa dell’abbandono e la preesistente intollerabilità della convivenza.
Nel caso in cui la coppia abbia figli minori, è necessario anche dimostrare specificatamente l’intollerabilità della situazione anche rispetto ai bambini
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Marvin Esposito
2025-06-20 17:30:16
Numero di risposte
: 4
Se un coniuge si pente di aver lasciato la casa e desidera tornare, ha diritto di rientrare, salvo che non vi siano gravi motivi che giustifichino il suo allontanamento. Tuttavia, se la casa è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, quest’ultimo può impedire l’ingresso se la separazione è già in corso.
Il coniuge che ha abbandonato la casa può essere impedito a rientrare solo se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge e se la separazione è già in corso.
Tuttavia, prima che intervenga il giudice, è possibile firmare un accordo di separazione che stabilisca il termine della convivenza senza forzature immediate.
Anche se l’abbandono è stato colpevole, il coniuge non può essere escluso dall’accesso alla casa.
È fondamentale che tale accordo conceda al coniuge che decide di abbandonare la casa coniugale il tempo necessario per trovare un’altra sistemazione.
In altre parole, lo “sfratto” non può essere immediato e deve avvenire con un preavviso sufficiente.
È importante tutelare il diritto di compossesso dell’immobile, che consente al coniuge che ha vissuto a lungo nell’abitazione di trovare una nuova sistemazione abitativa senza rischiare di rimanere senza un tetto.
Sostanzialmente il coniuge ha diritto a rientrare in casa, salvo che non sussistano dei gravi motivi per giustificare un allontanamento coattivo.
Questo anche nel caso in cui la casa sia di esclusiva proprietà dell’altro coniuge.

Tristano Basile
2025-06-16 06:05:12
Numero di risposte
: 11
In assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria un coniuge non può imporre all’altro di lasciare l’abitazione coniugale.
In caso di estromissione il coniuge ben potrebbe tutelare la propria posizione innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie, ad esempio esperendo le azioni a tutela del possesso previste dall’art. 1168 c.c..
Non solo ma potrebbe addirittura configurarsi un’ipotesi di reato di violenza privata, ex art. 650 c.p.c..
Posso separarmi anche se il mio coniuge non vuole?
Per avere la separazione coniugale non occorre il consenso dell’altro coniuge.
L’art. 151 c.c. prevede che la separazione possa essere richiesta qualora, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
A tal fine, secondo la giurisprudenza, rileva anche la mera disaffezione al matrimonio da parte di un solo coniuge tale da rendere incompatibile la convivenza.
In altri termini, per avere la separazione basta volerla, anche perché il rapporto coniugale è incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge.
L’indigenza del coniuge richiedente non è presupposto per l’assegnazione della casa coniugale.
Presupposto è che il coniuge assegnatario sia colui presso il quale i figli sono collocati in via prevalente o conviva con i figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
L’interesse dei figli, infatti, è l’unico interesse rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare, da identificarsi nell’immobile che, al momento della separazione, costituisce ancora il luogo in cui la famiglia vive.
Non potrò ricorrere alla negoziazione assistita né procedere con un ricorso per separazione consensuale ma dovrò depositare in Tribunale un ricorso per separazione giudiziale, incardinando un procedimento che si concluderà con una sentenza, che dichiarerà la separazione (salvo che con sentenza non definitiva, non sia stata già dichiarata dopo la prima udienza) e detterà la disciplina quanto a collocamento dei figli, mantenimento dei figli, affidamento della prole, mantenimento del coniuge e assegnazione della casa coniugale.

Rosita Grasso
2025-06-05 23:47:12
Numero di risposte
: 13
Se il mio coniuge si rifiuta di lasciare la casa coniugale in caso di separazione, posso chiedergli di venire autorizzato ad andarmene, dato che la vita in casa insieme non è più sostenibile e a lungo andare potremmo farci del male.
Se l’altro acconsente, possiamo scrivere due righe in cui, appunto, ci diamo atto reciprocamente della impossibilità di continuare a vivere insieme e concordare sul fatto che uno dei due lasci la casa.
L’autorizzazione dell’altro coniuge non sarà invece necessaria nel caso in cui la vita in famiglia sia divenuta gravemente intollerabile a causa dei suoi comportamenti violenti.
In questi casi, in realtà, è possibile anche ottenere dal giudice un provvedimento che ordina al mio coniuge di andarsene da casa, si chiama ordine di protezione o di allontanamento.
Tuttavia, se preferisco andarmene io, posso farlo, e mi consiglio di lasciare traccia scritta del motivo per il quale me ne vado: quindi, posso scrivere una lettera, una mail in cui comunico che me ne vado proprio a causa dei suoi comportamenti violenti.
In alternativa alla comunicazione scritta, posso incaricare il mio avvocato di depositare il ricorso per separazione giudiziale: una volta depositato il ricorso, posso lasciare l’abitazione coniugale, senza bisogno di aspettare l’autorizzazione del giudice.
Per porre fine alla convivenza coniugale prima di essere separati legalmente, occorre o il benestare dell’altro o una giusta causa di allontanamento.

Annamaria Bianco
2025-05-27 06:44:40
Numero di risposte
: 12
Il coniuge si rifiuta di lasciare la casa coniugale.
Una possibilità è l’esecuzione forzata del provvedimento con il quale il giudice assegna la casa e invita l’altro al rilascio.
Con questo strumento sarà l’ufficiale giudiziario con l’aiuto della forza pubblica ad intervenire per far uscire il coniuge dalla abitazione.
L’altra possibilità è quella di sporgere querela.
Da ultimo una specifica disposizione della Legge, meglio conosciuta come “Codice Rosso”, prevede la pena fino a tre anni di carcere per il marito che non rilascia la casa, ovvero che violi i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.
Nulla toglie poi di poter agire contemporaneamente sia civilmente che penalmente.
In alcuni casi presentare una querela e adire quindi l’autorità penale potrebbe essere un rimedio più rapido.
Non ottemperare ad un provvedimento del giudice civile, quindi violare quanto stabilito nella sentenza di separazione, è punito dal nostro codice penale con il carcere fino a tre anni.
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