La Sentenza della Corte di Cassazione n. 2423/2015 del 9 febbraio 2015 ha stabilito che, qualora gli altri comproprietari chiedano, senza riscontro positivo, all’occupante di poter usufruire dell’appartamento indiviso, il coerede che occupa l’immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un’indennità di occupazione.
Tale indennità è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
L’art. 720 c.c. che afferma che, se nell’eredità vi sia un bene immobile non comodamente divisibile o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, esso può essere assegnato ad un solo comproprietario – ad esempio se un coerede occupa l’immobile al momento della divisione, può essere assegnato a lui – che deve poi versare agli altri una somma di denaro corrispondente al valore della quota di proprietà.
Se, invece, nessuno dei coeredi è disposto ad ottenere l’attribuzione e, quindi, a liquidare agli altri le quote a loro spettanti, si può procedere attraverso la vendita all’incanto dell’immobile indiviso.
Successivamente, una volta effettuata la vendita, il ricavato verrà distribuito tra tutti i comproprietari in base alle quote loro spettanti, tolte le spese della procedura.
Nonostante la norma parli solo di beni immobili, si ritiene che l’art. 720 c.c. possa applicarsi anche ai beni mobili e alle aziende.
L’indennità di occupazione è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
Qualora gli altri comproprietari chiedano, senza riscontro positivo, all’occupante di poter usufruire dell’appartamento indiviso, il coerede che occupa l’immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un’indennità di occupazione.
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 2423/2015 del 9 febbraio 2015 ha stabilito che, il coerede che occupa l’immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un’indennità di occupazione.
Tale indennità è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
L’indennità di occupazione è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
L’indennità di occupazione è determinata sulla base del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
L’indennità di occupazione è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
Tale indennità è determinata sulla base del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
L’indennità di occupazione è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2423/2015 del 9 febbraio 2015, ha stabilito che, nel caso in cui un coerede occupi l’immobile in via esclusiva, il coerede che occupa l’immobile è tenuto a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un’indennità di occupazione.
Tale indennità è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
L’indennità di occupazione è determinata sulla base del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 2423/2015 del 9 febbraio 2015 ha stabilito che il coerede che occupa l’immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un’indennità di occupazione.
L’indennità di occupazione è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
Tale indennità è determinata sulla base del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2423/2015 del 9 febbraio 2015, ha stabilito che il coerede che occupa l’immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un’indennità di occupazione.
Tale indennità è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il coerede che occupa l’immobile deve corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un’indennità di occupazione.
Tale indennità è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
L’indennità di occupazione è determinata sulla base del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.