Quando decade il diritto alla casa familiare?

Tristano Silvestri
2025-05-28 05:27:05
Numero di risposte: 10
Il diritto di abitazione nella casa coniugale cessa non appena i figli perdono il diritto di essere mantenuti.
Le principali circostanze in cui questo accade sono:
Figli maggiorenni autosufficienti: Quando il figlio raggiunge l’autonomia economica, il diritto di abitazione cessa.
Figli non autosufficienti che non studiano o cercano lavoro: Anche in questo caso, il genitore che li ospita deve restituire l’immobile.
Figli maggiorenni che, nonostante ricerchino lavoro, hanno superato i 30/35 anni: La legge considera colpevole lo stato di disoccupazione oltre una certa età, facendo cessare il diritto alla casa familiare.
Figli che studiano senza profitto: Quando il figlio non ottiene risultati nello studio, perde il diritto al mantenimento e, quindi, alla casa coniugale.
Figli che vivono da soli: Il figlio che si trasferisce in un altro luogo, a prescindere dal fatto che stia studiando o lavorando, fa cessare il diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione nella casa coniugale cessa quando i figli non hanno più diritto al mantenimento.
Questo può avvenire in varie circostanze legate all’età e alla situazione lavorativa o di studio del figlio.
La tabella esamina i principali casi in cui il diritto di abitazione termina, con alcune statistiche indicative su come questi casi si verificano nella realtà.
La percentuale di casi di separazione in cui i figli raggiungono l’autonomia economica varia in base a fattori come il contesto familiare e l’età dei figli.
Ad esempio, il 35% dei figli maggiorenni che diventano autonomi economicamente sono anche i più determinanti nel porre fine al diritto di abitazione nella casa coniugale.

Violante Grassi
2025-05-28 05:25:52
Numero di risposte: 6
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno nei seguenti casi:
- se l’assegnatario vi rinuncia;
- quando il figlio diventa economicamente autonomo (se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente);
- quando il figlio, anche se non indipendente dal punto di vista economico, si trasferisce a vivere stabilmente altrove.
Nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a ragioni di studio, le situazioni vanno valutate caso per caso, ma in via prevalente si ritiene che l’assegnazione debba rimanere in vita fino a che non si interrompe in maniera stabile il rapporto con l’abitazione.

Marcella Giuliani
2025-05-28 02:38:26
Numero di risposte: 7
Ci

Ione Rossetti
2025-05-28 01:21:08
Numero di risposte: 5
Il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva o contragga nuovo matrimonio.
La revoca dell’assegnazione viene disposta inoltre quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento come per esempio il raggiungimento della maggiore età e dell’autonomia economica dei figli.
Non sussisteranno pertanto i presupposti necessari qualora il rientro a casa sia solo saltuario, in quanto tale circostanza configurerebbe un semplice rapporto di ospitalità.
Per mantenere l’assegnazione della casa familiare è necessario quindi un collegamento stabile del figlio con l’abitazione assegnata al genitore.
Secondo infatti il Tribunale di Milano la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta sì la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, che deve però intendersi in senso ampio quando comunque sussista “un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile, in una determinata unità di tempo”.
Alla luce di quando sancito dal Tribunale di Milano si può quindi affermare che il semplice trasferimento del figlio, non economicamente autosufficiente, non legittima la revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Sarà pertanto necessario che il figlio stabilizzi i propri legami e la propria quotidianità nel luogo del trasferimento per poter dimostrare l’interruzione del legame con l’abitazione.
Solo dopo tale radicamento potrà essere disposta la revoca del diritto di abitazione nella casa familiare.
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