Accettare l'eredità con beneficio d'inventario: come fare?

Vittorio Cattaneo
2025-06-17 14:26:51
Numero di risposte
: 5
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
il certificato di morte,
il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto,
il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante,
il codice fiscale del defunto,
la copia autentica dell'eventuale testamento registrato,
la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro.

Gelsomina Milani
2025-06-06 01:44:46
Numero di risposte
: 4
L'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni. L’accettazione con beneficio d’inventario per minori, interdetti, inabilitati amministrati deve essere preceduta dall’autorizzazione del giudice tutelare. Per la redazione dell’atto occorre fissare appuntamento. Per la redazione dell'atto occorrono: documento valido di riconoscimento e codice fiscale di tutti i soggetti, copia conforme cartacea del testamento, certificato di morte in carta libera. Per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, è necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'atto viene formalizzato in giornata.

Alfredo Amato
2025-06-05 21:53:32
Numero di risposte
: 5
Accettazione con beneficio d’inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.
Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari.
Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato.
In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.

Monica Pellegrini
2025-06-05 21:14:15
Numero di risposte
: 2
L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.
L'erede che accetta con beneficio di inventario, quindi, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.
L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
I creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.
Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.
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