Mancato inventario: quali sono le conseguenze?

Ortensia Parisi
2025-07-13 00:30:59
Numero di risposte
: 9
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, ma fa solo sorgere il diritto dell'erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius.
L'erede, pur se ha accettato con beneficio di inventario, è tenuto a compiere in detta qualità ogni atto di amministrazione del patrimonio del defunto, rischiando di perdere il beneficio della limitazione di responsabilità soltanto nell'ipotesi espressamente prevista dagli artt. 493 e 494 c.c..
L'elenco degli atti di cui all’art. 493 c.c. non sia tassativo.
L'erede beneficiato, dal momento dell’accettazione, diviene pieno proprietario dei beni ereditari, essendo legittimato a compiere qualunque atto di amministrazione relativamente agli stessi beni.
La legge vuole che l'attività dell'erede beneficiato sia in qualche modo indirizzata anche verso il raggiungimento di altri interessi, ossia di quelli dei soggetti che vantano diritti sul patrimonio ereditario.
L'inventario non può che fotografare la situazione al momento in cui viene redatto e chiuso.
Se si tratta di elementi inesistenti alla data di chiusura dell'inventario, l'erede beneficiato non avrebbe potuto certamente denunciarli e, per tale ragione, non rischia di incorrere in alcuna decadenza.

Rosalba Pellegrini
2025-07-06 06:02:12
Numero di risposte
: 8
L'inventario è un atto che serve a documentare la situazione economico-patrimoniale dell’eredità al momento dell’apertura della successione e consiste in una particolareggiata e fedele elencazione e descrizione di tutti i cespiti ereditari. La funzione dell'inventario è quella di accertare la consistenza dell'asse ereditario, specificandone gli elementi attivi e passivi. Per questo motivo, perché si producano gli effetti tipici dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è necessario che essa sia preceduta o seguita dall’inventario.
L'inventario dell'eredita' successivo all'accettazione puo' essere redatto entro tre mesi dalla morte o entro tre mesi dall'accettazione. L'inventario dell'eredita'precedente all'accettazione deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 giorni.

Liborio Costantini
2025-07-05 00:38:38
Numero di risposte
: 10
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, salva proroga, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
Trattasi di termine di decadenza, pertanto.
Ma il chiamato decade dalla possibilità di accettare con beneficio o decade anche dalla possibilità di rinunziare ed è quindi erede tout court se entro i 3 mesi non fa l’inventario?
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, contrariamente alla grande parte della dottrina, in mancanza di inventario nei tre mesi si decade dalla facoltà di rinunciare e si è eredi puri e semplici.
Anche se si intende rinunciare e si è nel possesso dei beni, va fatto quindi l’inventario nel termine dei 3 mesi.
Nella prassi, invece, l’inventario in prospettiva di rinunzia non viene quasi mai consigliato in un’ottica di contenimento dei costi ma tale modus operandi non garantisce alcuna tutela in termini prospettici.
Occorre, quindi, fare molta attenzione: i rischi sono elevatissimi.
La Corte veneta non ha aderito a nessun indirizzo dottrinale o giurisprudenziale, ma ha solamente applicato in modo corretto il principio di cui all’art. 485 c.c.: ha, dapprima, accertato che la ricorrente fosse nel possesso dei beni ereditari, senza aver redatto alcun inventario nei termini di legge, e, poi, ha dichiarato la stessa “erede pura e semplice” del defunto marito.
La rinuncia all’eredità, posta in essere dopo la scadenza del termine di cui all’art. 485 c.c. dal chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari, non è in alcun caso configurabile come rinuncia ad effetti traslativi, atteso che alla scadenza del termine per l’effettuazione dell’inventario il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia.

Stella Conti
2025-06-21 03:23:52
Numero di risposte
: 9
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare, fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice.
Anche in questo caso, se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario, in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio.
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