Eredità con beneficio d'inventario: cosa fare prima?

Baldassarre Sorrentino
2025-06-13 14:41:42
Numero di risposte
: 8
Il beneficio d'inventario è una modalità di accettazione dell'eredità che consente di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'erede che accetta con beneficio di inventario, quindi, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Sara Rinaldi
2025-06-13 13:44:41
Numero di risposte
: 2
Per accettare l’eredità con beneficio d’inventario è necessario effettuare una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari.
Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari.
Ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato.
In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.
E’ pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni.

Jelena Cattaneo
2025-06-13 11:06:52
Numero di risposte
: 5
Per dichiarare l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario va fissato un appuntamento con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e Successioni del Tribunale.
Per la redazione di un verbale di accettazione con beneficio di inventario è necessario prima fissare un appuntamento.
Per prenotare l'appuntamento è necessario collegarsi al sito del Tribunale, cliccare nello spazio dedicato alle "Prenotazioni on-line degli appuntamenti presso le Cancellerie del Tribunale" ed accedere alla sezione "Cancelleria Volontaria Giurisdizione".
Il giorno fissato per l’appuntamento dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
due marche da bollo da € 16,00,
una marca da bollo da € 11,63,
copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’accettante,
copie certificato di morte in carta semplice e codice fiscale del defunto,
se il defunto ha fatto testamento, portarne fotocopia,
ricevuta del versamento di € 294,00 mediante F24 da effettuarsi presso Uffici Postali, Banche o Concessionario.
Se l’erede è in possesso dei beni ereditari e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario lo deve fare entro 3 mesi dalla morte del testatore, altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.
L'accettazione deve invece avvenire entro i 40 giorni successivi al compimento dell’inventario.

Fatima Gentile
2025-06-13 10:00:11
Numero di risposte
: 5
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare.
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.
In questo caso è anche opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, perché l’erede ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri.
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