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Eredità per minori: come accettare con beneficio d'inventario?

Sabino Marino
Sabino Marino
2025-07-02 10:49:55
Numero di risposte : 5
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Nel caso in cui un minore sia chiamato ad accettare un'eredità ed il suo legale rappresentante abbia effettuato l’accettazione beneficiata, ciò determina l’immediato acquisto della qualità di erede da parte del minore anche in difetto di redazione dell’inventario. Ne consegue che il minore potrà provvedere a redigere l’inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età, ferma restando tuttavia la sua qualità di erede. La sola forma di accettazione valida in caso di eredità devoluta ai minori è quella beneficiata, mentre ogni altra forma di accettazione, tacita o espressa, è nulla ed improduttiva di effetti, dunque inidonea a conferire al minore la qualità di erede. Per contro, qualora il genitore o il legale rappresentante del minore effettui l’accettazione beneficiata, ciò determina in ogni caso l’acquisto della qualità di erede da parte del minore, potendosi unicamente distinguere se dovrà trattarsi di erede beneficiato o di erede puro e semplice, a seconda che venga compiuto o meno l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. L’eventuale compimento di tale formalità incide infatti unicamente in punto di responsabilità dell’accettante per i debiti ereditari, con la conseguenza che anche il successivo atto di rinuncia della figlia era da ritenersi inefficace.
Felice Rossi
Felice Rossi
2025-06-21 19:50:52
Numero di risposte : 10
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L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario effettuata dal legale rappresentante di un minore determina comunque l'acquisizione della qualità di erede, anche senza la successiva redazione dell'inventario. La rinuncia all'eredità espressa dallo stesso minore dopo il raggiungimento della maggiore età è priva di efficacia. L'accettazione con beneficio di inventario comporta, fin dal momento della dichiarazione, l'acquisizione della qualità di erede. La ragione principale è che l'accettazione beneficiata è sempre accettazione dell'eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato a succedere nel patrimonio del defunto. Il negozio di accettazione dell'eredità è irretrattabile: chi accetta l'eredità l'acquista in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, in base al principio "semel heres semper heres". La legge non desidera che il minore sia destinatario di una eredità dannosa ovvero, si trovi nella posizione di erede puro e semplice, lo strumento attraverso cui persegue tale risultato, è la sterilizzazione del termine per la redazione dell'inventario durante il periodo della minore età e l'allungamento ad un anno, dal raggiungimento della maggiore età, per predisporlo. In caso vi provveda, egli usufruirà del beneficio che limita la sua responsabilità, in caso contrario sarà considerato erede puro e semplice, essendo ogni ostacolo a considerarlo tale superato dal raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all'eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
Tristano Silvestri
Tristano Silvestri
2025-06-16 06:14:10
Numero di risposte : 10
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L'accettazione con beneficio d'inventario per minori, interdetti, inabilitati amministrati deve essere preceduta dall’autorizzazione del giudice tutelare. Per i minori è competente il giudice tutelare del luogo di residenza dei minori. Puo essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. Per la redazione dell’atto occorrono: documento valido di riconoscimento e codice fiscale di tutti i soggetti, copia conforme cartacea del testamento, certificato di morte in carta libera, e per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, è necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare. L’accettazione espressa si può fare solo dal notaio. L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e nel possesso dei beni.
Liliana Bellini
Liliana Bellini
2025-06-06 09:39:07
Numero di risposte : 2
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Folco Coppola
Folco Coppola
2025-06-06 09:20:49
Numero di risposte : 5
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Luisa Coppola
Luisa Coppola
2025-06-06 05:21:03
Numero di risposte : 3
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L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto. Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare. Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta, possono richiedere l’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario. L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione. La copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare è necessaria se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
Ludovico Romano
Ludovico Romano
2025-06-06 05:16:03
Numero di risposte : 5
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