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Come si fa l'inventario dei beni di un defunto?

Lucrezia Farina
Lucrezia Farina
2025-07-12 06:57:17
Numero di risposte : 13
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L'inventario è un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico-patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione. L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si è nel possesso dei beni. L'inventario dell'eredità precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 giorni. Per chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare un ricorso al Presidente del Tribunale o al Giudice Delegato alle successioni con relativa nota di iscrizione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione e recapiti delle persone che devono assistere all'inventario, e copia dell’accettazione beneficiata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede o copia del testamento nel caso di erede testamentario quando l'inventario precede l'accettazione. Il verbale di inventario è soggetto al bollo da € 16,00 e all'imposta di registro di € 200,00 tramite il modello F23. Al Cancelliere incaricato per la redazione dell’inventario è dovuto un compenso giornaliero nella misura massima di 4 ore, indipendentemente dalla durata delle operazioni.
Sarita Ferraro
Sarita Ferraro
2025-07-06 20:35:29
Numero di risposte : 4
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L’inventario contiene la descrizione dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta. L’inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario e deve essere terminato nei tre mesi dall’apertura della successione. Il rispetto del termine perentorio è di fondamentale importanza: se l’inventario non è iniziato nei tre mesi, la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non produce gli effetti della separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede. E’ possibile chiedere la proroga del termine al Giudice delle Successioni, purchè, prima della scadenza del termine, il verbale di inventario sia stato aperto ed entro il termine, intervenga la richiesta motivata di proroga. La domanda per l’autorizzazione dell’inventario e la designazione del pubblico ufficiale si presenta nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. L’ istanza deve includere l’autocertificazione circa l’esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata dal certificato di morte in carta semplice e codice fiscale del defunto. E’ curato da un cancelliere del Tribunale o da un notaio se richiesto dalle parti. L’inventario effettuato senza la preventiva autorizzazione del Tribunale - Giudice delle Successioni è nullo con le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini per il compimento dell’inventario previsti in materia di eredità beneficiata. Tuttavia, in base all’art. 769 u.c. c.p.c. introdotto dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10, quando non sono stati apposti i sigilli, le parti possono richiedere la redazione dell’inventario al notaio. Non occorre più il provvedimento di autorizzazione da parte del Giudice delle Successioni, ma il notaio può procedere direttamente.
Mirella Bernardi
Mirella Bernardi
2025-06-28 18:06:43
Numero di risposte : 9
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L'inventario è un atto che serve a documentare la situazione economico-patrimoniale dell'eredità al momento dell'apertura della successione e consiste in una particolareggiata e fedele elencazione e descrizione di tutti i cespiti ereditari. L'inventario dell'eredita' successivo all'accettazione puo' essere redatto entro tre mesi dalla morte o entro tre mesi dall'accettazione. L'inventario dell'eredita'precedente all'accettazione deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 giorni. L’inventario è redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente e deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. L'erede può chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l’inventario, presentando ricorso al Giudice della successione ed allegando copia dell’accettazione beneficiata o, nel caso in cui l’inventario preceda l’accettazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualita' di erede o copia del testamento. Per la registrazione dell'atto, sono dovuti € 200 da versare mediante modello F23.
Ercole Bellini
Ercole Bellini
2025-06-24 14:56:37
Numero di risposte : 9
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L’inventario si svolge nel luogo in cui essi si trovano. Il notaio che procede all’inventario deve dare avviso alle persone che hanno diritto di intervenirvi, almeno tre giorni prima, del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni. L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario. Se sono presenti beni mobili occorre un elenco dettagliato fatto da un perito, con indicazione del valore di ciascuno dei beni. Il perito dovrà essere presente al momento dell’inventario. Se sono presenti crediti o debiti: descrizione e documenti a essi relativi. Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento. Il notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte procede all’inventario.
Emanuela Monti
Emanuela Monti
2025-06-12 21:29:45
Numero di risposte : 14
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La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, che è necessario per accertare la consistenza dell’eredità. L’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale. Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione. In questo caso è anche opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare, fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi. Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri. Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro.
Pierfrancesco Costantini
Pierfrancesco Costantini
2025-06-12 15:58:58
Numero di risposte : 12
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Altra strada – limitata, tuttavia, anche questa, all’esame delle proprietà della madre defunta, per poi cercare solo indirettamente di comprendere cosa sia “avvenuto” del denaro e delle proprietà del padre – è quella di procedere con una richiesta di inventario, ai sensi degli articoli 769 e seguenti del codice civile. Si tratta di un procedimento che prende avvio da un’istanza al Tribunale e che viene poi materialmente eseguito dal cancelliere o da un notaio, in questo caso scelto dalla parte istante. Serve ad elencare, descrivere e valutare nel dettaglio tutti i beni del patrimonio ereditario, individuando anche le passività. In particolare, per quel che qui ci interessa, l'art. 757 cod. proc. civ. stabilisce: "Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi. Infine, per quanto riguarda un’eventuale liquidazione della propria quota di eredità, si potrà procedere con un’azione giudiziale di divisione: anche quest’ultima prevede una fase di esatta individuazione e descrizione del patrimonio ereditario, per cui sarebbe anch’essa utile a ricostruire la documentazione che attualmente è detenuta da un solo erede oppure dalla banca.
Grazia Marini
Grazia Marini
2025-06-12 15:46:16
Numero di risposte : 11
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L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta. L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario. Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario. Possono chiedere l’inventario: gli eredi, i creditori del defunto, l’esecutore testamentario, le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli. L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.