Occorre in effetti chiarire meglio quanto è stato letto o riferito in materia di devoluzione di eredità a minori.
Dispone l’art. 471 c.c. che le eredità devoluti a minori e interdetti non possono essere accettate se non nelle forme della accettazione con beneficio di inventario.
Poiché, dunque, il minore può solo accettare con beneficio di inventario, il legislatore all’art. 489 del c.c. gli concede il termine di un anno dal compimento della maggiore età per compiere l’inventario, sempre che nel frattempo, però, non si sia prescritto il termine decennale per compiere la dichiarazione di rinuncia o di accettazione.
Dunque, quanto è stato letto con riferimento al compimento dei 18 anni, attiene soltanto all’ipotesi in cui il minore abbia, entro dieci anni dalla morte del de cuius, accettato l’eredità (accettazione che può essere soltanto fatta con beneficio di inventario).
In questo caso, però, occorre rispettare il disposto dell’320cc, il quale impone, sia per l’accettazione dell’eredità che per la rinuncia, che il minore venga espressamente autorizzato dal Giudice tutelare presso il Tribunale del proprio domicilio.
Pertanto, entrambi i genitori dovranno presentare a tale Giudice tutelare un apposito ricorso, nel quale si darà atto dell’apertura della successione, della possibilità per il minore di diventare erede per rappresentazione (ex artt. 467 e ss. c.c.), nonché degli eventuali svantaggi, anche patrimoniali, che deriverebbero a quest’ultimo dall’acquisto dell’eredità.