Come si accetta un'eredità devoluta a un minore?

Emanuela Sorrentino
2025-07-01 02:20:10
Numero di risposte
: 5
Poiché, però, nel nostro ordinamento i minori vengono sempre tutelati ed ogni decisione viene presa nel loro esclusivo interesse, essi potranno, come detto, accettare unicamente con beneficio di inventario.
Evidentemente, poiché il minore è privo della capacità di agire, saranno i genitori a dover procedere all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità.
I genitori dovranno in ogni caso rivolgersi al Giudice per poter accettare o meno l’eredità del figlio minore, al fine di ottenere l’autorizzazione ex art. 320 del codice civile.
In altre parole, con riguardo alle eredità devolute a favore di minori, i genitori devono presentare istanza di autorizzazione all’accettazione beneficiata di eredità in nome e per conto dei minori stessi al giudice tutelare competente – vale a dire quello del luogo in cui il minori abbia la residenza o il domicilio.
Solo una volta intervenuta l’autorizzazione, il genitore potrà presentarsi o all’ufficio Successioni competente ovvero davanti ad un notaio al fine della redazione del relativo atto pubblico.

Noah Barone
2025-06-22 20:28:10
Numero di risposte
: 6
In Italia, il genitore che agisce come rappresentante legale del minore non può mai accettare o rinunciare all’eredità senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
Questo significa che il patrimonio personale del minore resterà al sicuro.
L’accettazione con beneficio d’inventario richiede che sia effettuata una dichiarazione formale davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale.
venga redatto un inventario dettagliato del patrimonio ereditario entro i termini previsti dalla legge.
Se dai documenti emerge che i debiti del defunto superano i crediti e i beni, il genitore può chiedere al giudice tutelare l’autorizzazione a rinunciare all’eredità.
In tal modo, quando il genitore avrà provveduto a rinunciare in nome e per conto del figlio, il minore non sarà responsabile per i debiti del defunto.
L’accettazione o la rinuncia all’eredità, infatti, devono essere effettuate anche per il minore entro 10 anni dall’apertura della successione.
In ogni caso, è consigliabile agire tempestivamente per evitare situazioni di incertezza.
Gestire l’eredità di un minore è un processo complesso, che richiede non solo attenzione ai dettagli legali, ma anche una profonda conoscenza delle normative e delle tempistiche in cui attivarsi.
Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia può fare la differenza, garantendo che ogni decisione sia presa con consapevolezza e nel pieno rispetto della legge.

Elsa Conte
2025-06-16 09:37:32
Numero di risposte
: 4
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato.
In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.
L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione.
L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte.
Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari.
Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.
L’accettazione con beneficio d’inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.

Gioacchino De Santis
2025-06-07 14:12:21
Numero di risposte
: 6
Occorre in effetti chiarire meglio quanto è stato letto o riferito in materia di devoluzione di eredità a minori.
Dispone l’art. 471 c.c. che le eredità devoluti a minori e interdetti non possono essere accettate se non nelle forme della accettazione con beneficio di inventario.
Poiché, dunque, il minore può solo accettare con beneficio di inventario, il legislatore all’art. 489 del c.c. gli concede il termine di un anno dal compimento della maggiore età per compiere l’inventario, sempre che nel frattempo, però, non si sia prescritto il termine decennale per compiere la dichiarazione di rinuncia o di accettazione.
Dunque, quanto è stato letto con riferimento al compimento dei 18 anni, attiene soltanto all’ipotesi in cui il minore abbia, entro dieci anni dalla morte del de cuius, accettato l’eredità (accettazione che può essere soltanto fatta con beneficio di inventario).
In questo caso, però, occorre rispettare il disposto dell’320cc, il quale impone, sia per l’accettazione dell’eredità che per la rinuncia, che il minore venga espressamente autorizzato dal Giudice tutelare presso il Tribunale del proprio domicilio.
Pertanto, entrambi i genitori dovranno presentare a tale Giudice tutelare un apposito ricorso, nel quale si darà atto dell’apertura della successione, della possibilità per il minore di diventare erede per rappresentazione (ex artt. 467 e ss. c.c.), nonché degli eventuali svantaggi, anche patrimoniali, che deriverebbero a quest’ultimo dall’acquisto dell’eredità.

Ippolito Greco
2025-06-07 10:44:00
Numero di risposte
: 6
Nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un minorenne, è il suo legale rappresentante che può accettare o rinunciare. Sia in caso di accettazione che in caso di rinuncia, i genitori non possono decidere autonomamente per il minore, ma devono essere autorizzati dal giudice tutelare. Per ottenere l’autorizzazione all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità in nome e per conto del minore, i genitori devono depositare un apposito ricorso dinanzi al giudice tutelare competente. L’art. 471 c.c. prescrive che l’accettazione dell’eredità del minore deve essere fatta necessariamente con beneficio d’inventario. L’accettazione con beneficio d’inventario fa sì che il patrimonio dell’erede resti separato da quello del defunto, per cui i creditori di quest’ultimo potranno soddisfarsi solo sui beni caduti in successione. L’ordinamento prevede una tutela particolare per il chiamato all’eredità minore di età, disponendo che non possa applicarsi ai minori la decadenza dal beneficio d’inventario. L’art. 489 c.c. dispone infatti che il minore non decade dal beneficio d’inventario, prorogando per loro la possibilità di procedere alla redazione dell’inventario sino al compimento dei 19 anni. In pratica, anche se il rappresentante legale non compie l’inventario nei termini prescritti dalla legge, il minore non decade dal beneficio se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, completerà la procedura di accettazione procedendo alla redazione dell’inventario.
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