Inventario Ereditario: Chi Paga?

Irene Neri
2025-06-02 13:37:18
Numero di risposte
: 9
L’erede del condomino è tenuto a contribuire alle spese condominiali dal momento della morte del de cuius.
L’erede è tenuto a rispondere anche delle spese del procedimento.
Il principio della soccombenza va inteso nel senso che solo la parte interamente vittoriosa è esente dal pagamento delle spese di giudizio, gli altri sono tenuti invece a parteciparvi anche se in misura ridotta.
L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede entro il valore dei beni ereditari.
Spetta all’erede o al legatario succeduti nel condominio l’onere di mettersi in contatto con l’amministratore per rendere noti i loro dati.
Ad autorizzare l’amministratore al decreto ingiuntivo basta la produzione della delibera accertante le spese del defunto non pagate.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.

Pierfrancesco Sartori
2025-06-02 13:10:42
Numero di risposte
: 5
Con l’accettazione con beneficio di inventario l’erede, invece, mantiene distinto il proprio patrimonio da quello del defunto.
Questo ci consente di saldare i debiti ereditari soltanto entro il valore dei beni pervenuteci con la successione.
Nei debiti ereditari sono inclusi compresi i legati, le disposizioni modali, le spese funerarie e le altre passività di natura civilistica
Nell’ipotesi in cui il destinatario ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni appartenenti all’asse.
Entro un mese il cancelliere deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente.
Tale trascrizione consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.

Thea Ricci
2025-06-02 12:25:22
Numero di risposte
: 6
Pertanto, tutte le spese che fino a tale momento si renderanno necessarie non potranno che porsi a carico di coloro che con l'accettazione decidono di voler acquistare la suddetta qualità.
Ciò trova indiretta conferma nell'art. 511 C.c., in cui è detto che possono porsi a carico dell'eredità soltanto le spese relative ad apposizione di sigilli, inventario e ad ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio di inventario, ossia successivo al momento della accettazione.
Nulla esclude che uno degli eredi o tutti e quattro gli eredi beneficiati, senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile ex art. 493 c.c., possano addivenire ad una transazione con la banca e così decidere di pagare con denaro proprio il debito nascente dalla fideiussione.
In ipotesi del genere, ovviamente, al valore dell’immobile risultante dalla perizia andrà detratto quanto è stato pagato dagli eredi personalmente.
A questo punto, soltanto ciò che residua dalla liquidazione delle passività andrà ad accrescere indivisamente il patrimonio degli eredi.
Il curatore del fallimento di uno di essi potrà includere nel fallimento soltanto il valore della sua quota, pari nel nostro caso al 25% del patrimonio ereditario.
In tale misura il curatore fallimentare potrà dare corso alla vendita della quota indivisa dell’appartamento di pertinenza dell’erede acquisito all'attivo fallimentare.

Demis Montanari
2025-06-02 11:10:34
Numero di risposte
: 5
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto.
Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta, possono richiedere l’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario.
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio.
Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro.
Esente da Contributo Unificato, le marche da bollo da € 16,00 e la marca da bollo da € 10,62 per diritti di cancelleria.
L’erede risponde dei debiti ereditari solo con il patrimonio del defunto, quindi, se il patrimonio è insufficiente, l’erede non dovrà utilizzare il proprio patrimonio per pagare i debiti.

Cleopatra Greco
2025-06-02 10:19:02
Numero di risposte
: 7
L'erede può chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l’inventario, presentando ricorso al Giudice della successione.
Il contributo unificato di € 98,00 e marca da bollo da € 27,00 devono essere pagati telematicamente.
Inoltre, per la registrazione dell'atto, sono dovuti € 200 da versare mediante modello F23.
Il Cancelliere che redige l’inventario ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso determinato su base oraria, che viene previamente liquidato dal giudice.
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