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Come si accetta un'eredità?

Silverio Costa
Silverio Costa
2025-06-08 22:03:20
Numero di risposte : 13
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L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione: Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata; Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità. L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione. Accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato.
Soriana Cattaneo
Soriana Cattaneo
2025-06-01 07:55:07
Numero di risposte : 11
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L’accettazione dell’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d’inventario. L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione. La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario. Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare. Fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Anche in questo caso, se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri. Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro.
Filippo D'angelo
Filippo D'angelo
2025-06-01 07:52:05
Numero di risposte : 7
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L’accettazione dell’eredità può avvenire anche mediante il possesso dei beni ereditari che un “chiamato” all’eredità abbia per un tempo superiore a tre mesi. La legge presume che il chiamato all’eredità, il quale rimanga per più di tre mesi nel materiale possesso dei beni dell’eredità, con tale atteggiamento espliciti inequivocabilmente la sua volontà di subentrare al defunto nella titolarità del patrimonio ereditario e quindi di acquisire la qualità di erede. Pertanto, visto che, nella normalità dei casi, i chiamati all’eredità sono gli stretti congiunti del de cuius e che quindi costoro, per ragioni di convivenza, sono di regola nel possesso dei beni del defunto stesso, ecco che questo tipo di accettazione è di sicuro quello più ricorrente. Occorre a questo punto sottolineare, specularmente, che chi intenda rinunciare all’eredità perché vi sia il sospetto che l’eredità sia passiva, egli deve prestare attenzione a non aspettare il decorso di tre mesi per effettuare l’atto di rinuncia all’eredità, in quanto, una volta verificatasi l’accettazione ereditaria per effetto del possesso prolungato dei beni ereditari, non è più possibile in alcun modo rimuovere l’acquisita qualità di erede. L’accettazione “espressa” si ha quando la volontà di accettare oppure l'assunzione del titolo di “erede” da parte del “chiamato” è fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata. L’accettazione tacita si verifica ogni qualvolta il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. Il caso classico è quello del chiamato che dona o vende un immobile o un mobile compreso nel patrimonio ereditario: compiendo tale atto egli diviene automaticamente erede in quanto esplica un'attività che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non fosse erede del de cuius. Egli infatti se non fosse erede non potrebbe altrimenti vendere quel bene non avendone la proprietà e solo accettando l'eredità e quindi divenendone proprietario può poi procedere alla vendita.