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Erede con beneficio d'inventario: può rinunciare all'eredità?

Leonardo De Santis
Leonardo De Santis
2025-06-18 16:51:50
Numero di risposte : 4
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In caso di inerzia del chiamato all'eredità, nel possesso dei beni ereditari, questi diviene infatti erede a tutti gli effetti e non può più rinunciare all’eredità. Una volta effettuato l'inventario il chiamato all'eredità potrà dunque avere ben chiaro se le passività ereditarie siano di importo maggiore rispetto alle attività, e, dunque, scegliere di rinunciare all’eredità, rendendo una dichiarazione in tal senso a un notaio o al cancelliere del Tribunale. Se il chiamato è già in possesso dei beni ereditari, allora dovrà effettuare l’inventario dei beni facenti parte l'eredità entro tre mesi dall’apertura della successione, pena la perdita del beneficio e l’acquisizione della qualità di erede puro e semplice. A questo punto, se l’inventario è stato predisposto nei termini, allora il chiamato all'eredità avrà 40 giorni di tempo per decidere se accettare o meno.
Shaira Farina
Shaira Farina
2025-06-18 16:09:08
Numero di risposte : 6
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Il minore, divenuto maggiorenne, nell’ipotesi considerata, non può rinunciare all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo procedere all’inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice. L’accettazione con beneficio d’inventario comporta, pertanto, l’acquisto della qualità di erede. Gli artt. 485 e seguenti c.c. disciplinano le condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione di erede, che danno per acquisita. Il negozio di accettazione dell’eredità è irretrattabile: chi accetta l’eredità l’acquista in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, in base al principio “semel heres semper heres”. La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
Michael Caputo
Michael Caputo
2025-06-18 13:52:07
Numero di risposte : 6
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L'accettazione dell'eredità che Lei ed i suoi fratelli avete effettuato è IRREVOCABILE. Non si può rinunciare ad un'eredità precedentemente accettata. Per cui la rinuncia effettuata successivamente all'accettazione è INEFFICACE. Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. L'effetto principale di dichiarare la rinuncia è la perdita della qualità di erede fin dall'inizio in quanto la rinuncia opera retroattivamente. La revoca è l’atto con il quale si esprime la dichiarazione contraria alla rinuncia all’eredità già fatta. Il termine entro cui è possibile esercitare il proprio diritto di revoca è di 10 anni dall’apertura della successione e non dalla rinuncia.
Trevis Rossetti
Trevis Rossetti
2025-06-18 11:41:02
Numero di risposte : 4
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Il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari è tenuto a redigere l’inventario nei termini di legge anche se intende rinunciare all’eredità. Secondo la Corte di Cassazione, per il caso di possesso di beni ereditari, una rinuncia all’eredità non è valida ed efficace se non è accompagnata dalla redazione dell’inventario entro il termine di legge. In altri termini, il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari può rinunciare all’eredità solo se redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. Trascorso tale termine senza che sia stato redatto l’inventario, il chiamato decade dal diritto di rinunciare all’eredità e acquista automaticamente la qualità di “erede puro e semplice”. Di conseguenza, egli risponderà dei debiti del de cuius anche oltre il limite dell’attivo ereditario. E ciò, anche nel caso in cui la volontà del chiamato fosse quella di rinunciare all’eredità.
Selvaggia Guerra
Selvaggia Guerra
2025-06-18 11:07:13
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Il chiamato all’eredità che abbia accettato l’eredità non può più rinunziarvi. L’atto di accettazione dell’eredità è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede in capo al chiamato. Detto status permane in capo all’erede sia che lo stesso intenda revocare l’atto di accettazione, sia che intenda porre in essere un successivo atto di rinuncia all’eredità. Il principio della retroattività della rinuncia trova applicazione solo nel caso in cui tra l’apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia posto in essere atti idonei ad accettare l’eredità, e non anche nel caso in cui sia stato posto in essere un atto di accettazione, sebbene con beneficio di inventario. In ragione dei principi sopra illustrati, che possono riassumersi nel brocardo “semel heres, semper heres”, il Giudice Tutelare ha rigettato il ricorso.