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Quali diritti ha una donna incinta?

Armando Rossetti
Armando Rossetti
2025-04-09 14:31:40
Numero di risposte: 5
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto) fino al termine del 1° anno di età del bambino. La lavoratrice madre viene tutelata dal demansionamento, infatti deve essere adibita alle ultime mansioni da lei svolte o equivalenti, nonché beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, o in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda un lavoro al quale è attribuito un valore uguale tra uomini e donne, per l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. Al fine di garantire una maggiore tutela ai neogenitori, nel caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto presentate nel c.d. "periodo protetto" (entro il terzo anno di vita del bambino o terzo anno di ingresso in famiglia per adozioni nazionali e internazionali o affidamento), è previsto l’obbligo della convalida da parte delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.
Michele Serra
Michele Serra
2025-04-09 11:42:04
Numero di risposte: 9
Le future mamme sono tutelate da due capisaldi del nostro ordinamento. Il primo è l’articolo 37 della Costituzione che prevede che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Il secondo è il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il D.Lgs. 151/2001, che si attua in una serie di disposizioni lungo tutto il periodo della gravidanza e maternità, quindi prima, durante e dopo il parto. Il primo diritto che tutela le future mamme lavoratrici durante la gravidanza è il divieto di licenziamento, dall’inizio della gestazione e fino al compimento dell’anno di età del bambino. Durante la gravidanza le future mamme lavoratrici hanno anche diritto a permessi retribuiti per effettuare gli esami prenatali e ogni accertamento clinico o visita medica specialistica sia necessario fare durante l’orario di lavoro. Durante la gravidanza i diritti tutelano la maternità anche dal punto di vista della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Qualora non fosse possibile evitare mansioni gravose o pericolose o insalubri, o qualora le condizioni soggettive di gravidanza lo rendessero necessario, è possibile ricorrere alla maternità anticipata, o astensione anticipata dal lavoro. Secondo la legge la lavoratrice deve astenersi dal lavoro dai due mesi precedenti la data stimata per il parto ai 3 mesi successivi al parto, per un periodo complessivo di 5 mesi. Dopo il parto e dopo il periodo di congedo obbligatorio la legge italiana tutela le mamme anche tramite i congedi per malattia del bambino e per allattamento. Per l’allattamento la mamma lavoratrice ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero, distinte o unite, e nel caso di malattia del bambino ha diritto all’astensione dal lavoro.
Anastasio Fontana
Anastasio Fontana
2025-04-09 11:27:29
Numero di risposte: 6
Alle donne lavoratrici autonome è riconosciuta una indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima. Le lavoratrici autonome hanno diritto ad usufruire di un periodo di congedo parentale di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, a condizione che vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Le donne con lavori atipici e discontinui che non beneficiano di indennità di maternità o che beneficiano di una indennità inferiore a un certo tetto, possono rivolgersi all'INPS dove troveranno assistenza e informazioni. Le donne che non lavorano, italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, possono presentare domanda per l'assegno di maternità presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di residenza e/o alla sede INPS di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Le donne straniere senza carta di soggiorno possono rivolgersi al Consultorio e alle Associazioni di Volontariato che offrono accoglienza, informazioni, assistenza senza correre il rischio di segnalazione finalizzata all'espulsione poiché la legge italiana garantisce l'assistenza sanitaria ai migranti senza documenti. Possono fare richiesta di permesso di soggiorno per maternità che ha validità fino al sesto mese di vita del bambino. Inoltre, in Italia la legge riconosce alla donna il diritto
Manfredi Rizzo
Manfredi Rizzo
2025-04-09 11:07:04
Numero di risposte: 3
Per la legge, ogni lavoratrice dipendente in stato di attesa, ha il diritto e l’obbligo all’astensione dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. Per chi lo desidera, se il decorso della gravidanza è fisiologico e il lavoro non è pesante per la gravida, ci si può avvalere dell’opzione della “flessibilità”, che prevede l’astensione rispettivamente per un mese prima e quattro mesi dopo il parto. Per le gravidanze a rischio d’aborto o di parto prematuro è possibile richiedere l’astensione anticipata dal lavoro, generalmente dalla fine del primo trimestre, tramite opportuno certificato sempre di un ginecologo del servizio sanitario nazionale che non esime poi dal presentare il certificato INPS al 7° mese.
Lisa Marini
Lisa Marini
2025-04-09 08:54:03
Numero di risposte: 3
Il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare i divieti imposti alla madre lavoratrice che le permettono di continuare a svolgere la sua mansione senza mettere a rischio la salute propria e del suo bambino. Le tutele si applicano in caso di lavori pericolosi e di fatica, ma anche per orari di lavoro notturni. L’attuazione delle tutele avviene tramite la modifica delle mansioni ed eventuale spostamento. È previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza e il puerperio per un totale di 5 mesi, con possibilità di scelta se astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto; oppure astenersi nel  mese precedente al parto e nei 4 mesi successivi; lavorare fino al parto e fruire del congedo nei 5 mesi successivi, purchè il medico specialista e il medico competente sulla salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non danneggi la salute della madre e del nascituro. Per il periodo del congedo di maternità è prevista un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per l'intero periodo del congedo di maternità stesso.