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Chi è il bambino non ancora nato?

Vania Cattaneo
Vania Cattaneo
2025-05-08 19:56:44
Numero di risposte: 6
Al concepito è riconosciuta la capacità di succedere a causa di morte e di ricevere per donazione. Stesse capacità spettano in caso di successione testamentaria ai nascituri non concepiti se figli di persona vivente al tempo della morte del testatore o al tempo della donazione. In quanto concepito l’individuo vanta un vero e proprio diritto alla nascita ed è stata riconosciuta tutelabile anche la legittima aspettativa del concepito a nascere sano.
Mirco Ferrari
Mirco Ferrari
2025-05-01 00:37:33
Numero di risposte: 6
Colui che in un determinato momento non è ancora concepito. I nascituri possono ricevere per testamento o donazioni solo se figli di una persona vivente al momento, rispettivamente, della morte del testatore o della donazione.
Benedetta Lombardi
Benedetta Lombardi
2025-04-23 22:09:44
Numero di risposte: 6
Benché l'acquisto della capacità giuridica coincida, in generale, con la nascita (art. 1 c.c.), in applicazione di un antico principio romanistico [Nasciturus pro iam nato habetur, si de eius commodo agitur] la legge (art. 1, co. 2, c.c.) consente l'attribuzione di diritti a soggetti non ancora venuti ad esistenza, subordinatamente all'evento della loro nascita. Le ipotesi specificamente previste dal codice sono le seguenti: — nascituri già concepiti: sono capaci di succedere per causa di morte (art. 462 c.c.) e di ricevere per donazione (art. 784 c.c.);— nascituri non concepiti: sono capaci di ricevere per testamento e per donazione, purché siano figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462, co. 3 c.c.), o al tempo della donazione (art. 784 c.c.).
Bortolo Gallo
Bortolo Gallo
2025-04-19 05:28:36
Numero di risposte: 6
Con il termine si indica colui che nascerà, quindi, un futuro soggetto di diritti. L'ordinamento dispone in favore sia del nascituro già concepito, che di quello che deve ancora esserlo.
Grazia Ruggiero
Grazia Ruggiero
2025-04-09 14:54:15
Numero di risposte: 6
Giuridicamente, il termine “concepito” si trova nelle leggi che regolano la fecondazione medicalmente assistita e l’interruzione volontaria di gravidanza e si riferisce all’embrione o al feto dell’essere umano a partire dal momento del concepimento senza introdurre distinzioni tra le fasi dello sviluppo embrionale e fetale senza sottointendere la qualifica di persona o di cosa. Per l’ordinamento giuridico italiano, il concepito (ovvero colui che è stato procreato ma si trova ancora nel ventre materno), non è considerato soggetto giuridico e lo stato giuridico di “madre” si acquisisce con la separazione del feto dall’alveo materno. Può considerarsi bambino solo quel soggetto che sia nato, svincolato dal corpo materno e indipendente da esso. Tuttavia, il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale, prima fra tutti il diritto alla vita, vale a dire il diritto di difendere la propria esistenza fisica a fronte del quale vi è l’obbligo di astenersi dall’attentare alla vita altrui, il diritto alla salute, all’onore e all’identità personale, ad una nascita sana.