L’amministratore del condominio viene nominato dall’assemblea e il suo compito è quello di agire per conto della stessa e di rappresentarla.
L’amministratore è il responsabile delle parti comuni dell’edificio: deve garantire l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di condominio, deve provvedere alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni, quali cortile, giardino, portineria, androni, ascensori, ed è responsabile dell’erogazione delle spese necessarie al mantenimento dei servizi comuni e della loro gestione.
Egli quindi non ha alcun potere relativamente alle parti private dell’edificio, cioè ai singoli appartamenti.
Inoltre, dal punto di vista gestionale, l’amministratore è responsabile della tenuta di 4 registri: quello anagrafico, che riporta nominativi e recapiti dei proprietari e i dati catastali di ogni unità immobiliare;quello dei verbali di assemblea, con allegato il regolamento di condominio; quello di nomina e revoca degli amministratori; quello di contabilità, che riporta entrate e uscite della gestione.
In caso di controversie tra due condomini, dal punto di vista formale non spetta all’amministratore risolverle, bensì alle parti interessate, anche se l’amministratore può essere chiamato a fare da intermediario informalmente e a far rispettare il regolamento di condominio.