Se i condòmini sono almeno nove e l’assemblea non provvede a nominare un amministratore, ciascun condòmino può domandare all’Autorità Giudiziaria d’intervenire in sostituzione del consesso assembleare.
L’azione giudiziaria, in volontaria giurisdizione, è a spese di chi ha l’iniziativa.
Laddove l’amministratore sia mancante, ciascun condòmino può convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria.
La convocazione dell’assemblea da parte del condòmino soggiace alle stesse regole previste per l’amministratore, ossia convocazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fax, pec o consegna a mani almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.
Nel condominio senza amministratore, spetta a chi compie l’atto di gestione provvedere a raccogliere le somme dovute per affrontare la spesa connessa all’intervento/acquisto da eseguirsi.
Laddove il condominio non abbia provveduto alla nomina dell’amministratore, è sempre bene indicare il nome del condòmino autorizzato a compiere l’atto di gestione.
Ai sensi dell’art. 1134 del codice civile non ha diritto al rimborso delle spese il condomino che abbia assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, a meno che non si tratti di spesa urgente.
Il condòmino dovrà riscuotere le somme in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea – stato di ripartizione che è bene sia predisposto dal condòmino che convoca la riunione, se fattibile in quel momento – ovvero sulla base del criterio di ripartizione applicabile a quel tipo di spesa.