Qual è la durata del mandato dell'amministratore di condominio?
 
                                                    Roberta Amato
                                                                2025-10-31 04:05:51
                                                                
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L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. 
L'amministratore non ha un diritto alla durata biennale dell'incarico, al massimo puo? parlarsi di aspettativa, salvo che intervenga disdetta. 
La delibera assembleare di nomina non indica espressamente un termine dell'incarico, deve farsi therefore riferimento alla durata - un anno - prevista per legge. 
Inoltre, secondo l'ordinanza n. 7874/2021 della Corte di Cassazione, richiamata l'assimilabilita? al mandato del rapporto intercorrente tra condominio e amministratore, l'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 1725, c.1, cc salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.
                                                     
                                                    Giacinta Mancini
                                                                2025-10-31 02:24:19
                                                                
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La durata dell’incarico resta sempre annuale ma qualcosa è cambiato alla prima scadenza.
In effetti come per il passato anche nel presente non è assolutamente obbligatorio porre in discussione la revoca nell’assemblea ordinaria annuale.
L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni momento.
Ecco il motivo per il quale, dal punto di vista giuridico in modo improprio, si parla di durata biennale dell’incarico.
In realtà si tratta di una sorta di contratto di mandato 1+1, salvo revoca.
                                                     
                                                    Tosca Silvestri
                                                                2025-10-31 02:09:43
                                                                
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                                                                                                                            La durata del suo mandato, il rinnovo e la nomina di un nuovo amministratore in caso di cessazione dell’incarico sono disciplinati dal Codice Civile, in particolare dall’articolo 1129 comma 10. L’incarico dell’amministratore ha una durata pari a un anno e si intende automaticamente rinnovato per un altro anno salvo diversa decisione dell’assemblea. Questa previsione normativa garantisce continuità nella gestione condominiale, evitando interruzioni improvvise. L’amministratore, nominato a gennaio 2024, ha il mandato fino a dicembre dello stesso anno. Se l’assemblea non prende alcuna decisione specifica entro dicembre, l’incarico si rinnova automaticamente fino a dicembre 2025. L’articolo 1129 comma 9 del Codice Civile regola in modo chiaro la durata e il rinnovo dell’amministratore di condominio, assicurando stabilità e ordine nella gestione condominiale.
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