Il tribunale di Pisa sottolinea che la durata biennale del mandato non è un diritto dell'amministratore di condominio.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata.
L'amministratore non ha un diritto alla durata biennale dell'incarico, al massimo puo? parlarsi di aspettativa, salvo che intervenga disdetta.
La delibera assembleare di nomina non indica espressamente un termine dell'incarico, deve farsi therefore riferimento alla durata - un anno - prevista per legge.
Inoltre, secondo l'ordinanza n. 7874/2021 della Corte di Cassazione, richiamata l'assimilabilita? al mandato del rapporto intercorrente tra condominio e amministratore, l'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 1725, c.1, cc salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.