Quali sono le gravi irregolarità dell'amministratore di condominio?
 
                                                    Kayla Bernardi
                                                                2025-10-01 17:24:22
                                                                
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Integrano gravi irregolarità di cui all'art. 1129 c.c. quelle condotte dell'amministratore che si sostanziano nell'operare una commistione tra i capitali propri e quelli dello stabile mediante l'utilizzo...
                                                     
                                                    Marina Bellini
                                                                2025-09-22 21:43:26
                                                                
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                                                                                                                            Il Tribunale di Pescara conferma: l’amministratore condominiale può essere revocato solo in caso di gravi violazioni documentate e dannose per il condominio. 
L’intervento del giudice in ambito condominiale deve essere eccezionale e motivato da irregolarità gravi, specifiche e dimostrabili, tali da compromettere la corretta amministrazione e danneggiare l’interesse collettivo. 
Tra le accuse: ritardi nelle convocazioni, mancata esecuzione di delibere, difficoltà nell’accesso alla documentazione, irregolarità fiscali, scarsa trasparenza nella comunicazione su procedimenti legali e altro ancora. 
La revoca giudiziale dell’amministratore come strumento eccezionale, attivabile solo in presenza di violazioni gravi e dannose. 
Errori formali, divergenze interpretative o incomprensioni non bastano a giustificare l’interruzione forzosa dell’incarico.
                                                     
                                                    Luciana Ruggiero
                                                                2025-09-15 05:47:12
                                                                
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                                                                                                                            La revoca giudiziale dell’amministratore non scatta automaticamente se vengono ravvisate gravi irregolarità.
In primo luogo l’amministratore può essere revocato per volontà dell’assemblea, in qualsiasi momento e con le maggioranze previste per la sua nomina.
Le ipotesi successive risultano invece ipotesi giudiziali, in quanto prevedono l’intervento dell’autorità giudiziaria, tant’è vero che, è previsto il ricorso al Tribunale da parte di ciascun condomino, allorquando l’amministratore non comunica all’assemblea i provvedimenti dell’autorità amministrativa o citazioni che esulano dalle sue attribuzioni.
La norma di cui all’art. 1129 c.c., viene riconosciuta come ad una tipica norma a fattispecie aperta che, appunto, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di gravi irregolarità.
La norma prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria, con il ricorso al Tribunale da parte di ciascun condomino, in caso di omessa rendicontazione o gravi irregolarità.
                                                     
                                                    Oreste De rosa
                                                                2025-09-05 15:44:09
                                                                
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                                                    Gian Donati
                                                                2025-08-29 09:10:30
                                                                
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L'amministratore deve provare l'inesistenza delle gravi irregolarità contestate nel giudizio di revoca giudiziale
La succitata Legge di Riforma del Condominio che, all'art. 1129 c.c., contiene un elenco, seppur non tassativo, delle gravi irregolarità nella gestione del condominio, ha inserito espressamente al comma 11 n. 1, quale motivo tipizzato di revoca dell'amministratore di condominio, la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale, nel termine prescritto dal citato articolo 1130 c.c..
Anche la giurisprudenza ha precisato in più occasioni che integra grave irregolarità e conseguentemente comportamento legittimante la revoca giudiziale ex articolo 1130 c.c. la condotta dell'amministratore condominiale che presenti il rendiconto della gestione oltre il termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento previsto dall'articolo 1130, ultimo comma, c.c. anche laddove l'assemblea lo approvi all'unanimità 
Con la sentenza in esame, il Tribunale ha precisato che al fine di determinare la revoca giudiziale dell'amministratore non è sufficiente un qualsiasi inadempimento del suo mandato essendo necessaria la deduzione e la prova delle specifiche condotte illecite individuate dal ricorrente, idonee in sé a rappresentare gravi irregolarità nella gestione del condominio.
Considerate tali condotte gravemente irregolari, tanto da impedire il controllo da parte dei condomini sulla correttezza dei conti condominiali, anche mediante richiesta di chiarimenti e presentazione di osservazioni, il Tribunale ha disposto la revoca dalla carica dell'amministratore.
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