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Quali sono le gravi irregolarità dell'amministratore di condominio?

Gian Donati
Gian Donati
2025-08-29 09:10:30
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La revoca giudiziale, che può avvenire quando un condòmino deposita ricorso presso il tribunale competente, anche in contrasto con quanto determinato dall'assemblea condominiale, è invece possibile solo in presenza di una giusta causa, come ad esempio il mancato rendiconto della gestione o gravi irregolarità. L'amministratore deve provare l'inesistenza delle gravi irregolarità contestate nel giudizio di revoca giudiziale La succitata Legge di Riforma del Condominio che, all'art. 1129 c.c., contiene un elenco, seppur non tassativo, delle gravi irregolarità nella gestione del condominio, ha inserito espressamente al comma 11 n. 1, quale motivo tipizzato di revoca dell'amministratore di condominio, la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale, nel termine prescritto dal citato articolo 1130 c.c.. Anche la giurisprudenza ha precisato in più occasioni che integra grave irregolarità e conseguentemente comportamento legittimante la revoca giudiziale ex articolo 1130 c.c. la condotta dell'amministratore condominiale che presenti il rendiconto della gestione oltre il termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento previsto dall'articolo 1130, ultimo comma, c.c. anche laddove l'assemblea lo approvi all'unanimità Con la sentenza in esame, il Tribunale ha precisato che al fine di determinare la revoca giudiziale dell'amministratore non è sufficiente un qualsiasi inadempimento del suo mandato essendo necessaria la deduzione e la prova delle specifiche condotte illecite individuate dal ricorrente, idonee in sé a rappresentare gravi irregolarità nella gestione del condominio. Considerate tali condotte gravemente irregolari, tanto da impedire il controllo da parte dei condomini sulla correttezza dei conti condominiali, anche mediante richiesta di chiarimenti e presentazione di osservazioni, il Tribunale ha disposto la revoca dalla carica dell'amministratore.