Chi deve pagare l'imposta di registro?

Rosalino De rosa
2025-08-30 13:30:08
Numero di risposte
: 12
Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, sono le parti contraenti i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro.
La norma prevede che le due parti siano coobligati in solido, pertanto l'amministrazione non è vincolata né dal beneficio dell'ordine, né, tanto meno, dal beneficio di previa escussione.
In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo.
Ciò significa che l'erario potrà richiedere da ciascun debitore il pagamento del debito di imposta esigendone il totale adempimento a sua scelta dall'uno o dall'altro;
fino a quando non abbia conseguito l'adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti.
A sua volta, il soggetto pagatore potrà agire tramite azione di regresso nei confronti dell'altro per esigere la parte di sua spettanza, laddove abbia sostenuto un esborso di somme eccedente quanto da lui dovuto.
Siccome tale onere spetta normalmente all'acquirente, se l'Agenzia pretende il pagamento dal venditore, costui potrà rivelarsi se la somma pagata sarebbe dovuta essere ripartita tra le parti ma è stata previamente richiesta a lui dal fisco.

Marcella Giuliani
2025-08-30 13:21:51
Numero di risposte
: 14
Chi deve pagare l'imposta di registro? Questo è un argomento molto discusso e complicato. In generale, l'imposta di registro viene pagata da chi acquista o vende un immobile, indipendentemente se sia la prima o la seconda casa. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e agevolazioni che è importante conoscere.
Innanzitutto, l'imposta di registro è obbligatoria per i contratti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili o aziende esistenti in Italia. Inoltre, l'imposta di registro è dovuta anche per i contratti di locazione o affitto di immobili.
Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui l'imposta di registro non è dovuta. Ad esempio, non si paga l'imposta di registro per gli atti e i documenti per l'applicazione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione di imposte e tasse. Inoltre, non si paga l'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa con oggetto veicoli iscritti nel registro automobilistico.
Per quanto riguarda le compravendite di immobili, l'imposta di registro va versata sia sulla prima casa che sulla seconda, ma in percentuale diversa. Sulla prima casa, l'imposta di registro è del 2% del valore catastale, mentre sulla seconda casa l'imposta di registro è del 9% del valore catastale.
In sintesi, l'imposta di registro è obbligatoria per chi acquista o vende un immobile, ma ci sono alcune eccezioni e agevolazioni che è importante conoscere. È sempre consigliabile consultare un professionista per comprendere meglio le norme e le eccezioni relative all'imposta di registro.

Artes Verdi
2025-08-30 12:26:46
Numero di risposte
: 19
Il proprietario dell’abitazione sarà un soggetto passivo iva e l’imposta di registro sarà pari all’1%.
L’imposta di registro non è sempre fissa per tutte le tipologie di immobili.
Per i fabbricati ad uso abitativo l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuale di affitto.
Per i contratti a canone concordato l’imposta sarà sempre al 2%, ma il calcolo sarà fatto sul 70% dell’importo del canone annuo.
La locazione degli immobili ad uso abitativo per le categorie catastali rimanenti è sempre pari al 2%.
Per gli immobili strumentali il proprietario dell’abitazione sarà un soggetto passivo iva e l’imposta di registro sarà pari all’1%.
Per i fondi rustici l’imposta di registro è pari allo 0,50% del canone di locazione annuo.
L’imposta di registro sarà sempre pari al 2% del canone annuo e sarà da versare entro 30 giorni prima della scadenza annuale.
Nel caso di cessioni, risoluzioni o proroga di locazioni l’imposta di registro fissa sarà pari a 67 euro.
Sarà necessario versare l’imposta entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Elsa Martini
2025-08-30 11:11:52
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: 18
L’imposta di registro è alternativa all’Iva.
Gli atti soggetti a Iva infatti non scontano l’imposta di registro, salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici.
In generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è un atto esente Iva.
In questo caso, pertanto, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%.
Invece, quando si applica l’Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro fissa di 200 euro.
L’Iva si applica nel caso di cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva.
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