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Cosa succede se non si registra un contratto di affitto entro 30 giorni?

Sibilla Costantini
Sibilla Costantini
2025-10-27 19:14:42
Numero di risposte : 10
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Il contratto di affitto non registrato nei 30 giorni dalla sua firma è nullo da un punto di vista civilistico. La stessa giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una «nullità relativa»: in termini pratici significa che il contratto è obbligatorio per il locatore ma non per il conduttore (l’inquilino) il quale potrebbe, ad esempio, smettere di pagare il canone, andare via dall’appartamento in qualsiasi momento senza rispettare il preavviso ecc. Ciò perché si presume che sia stato il padrone di casa l’artefice (e quindi il responsabile) della mancata registrazione del contratto, posto l’indebito vantaggio fiscale che ciò gli comporta non solo in termini di evasione dell’imposta di registro, ma anche per l’evasione dell’Irpef sui canoni di locazione. Sono previste sanzioni sia di tipo civilistico che fiscale. La registrazione del contratto comporta una sanatoria con effetto retroattivo.
Violante Guerra
Violante Guerra
2025-10-27 18:39:58
Numero di risposte : 26
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Se hai stipulato un contratto di affitto ma non lo hai registrato entro 30 giorni, come previsto dalla normativa, incorri in una sanzione amministrativa. Nello specifico, se il ritardo supera i 30 giorni, la sanzione prevista è pari al 120% dell’imposta di registro dovuta, con un minimo di 200 euro. Ignorare o ritardare questo adempimento può comportare, oltre alle sanzioni, anche l’impossibilità di far valere il contratto in sede giudiziale. Questa sanzione si applica anche nei casi di registrazione volontaria di contratti verbali o retrodatati, qualora non si rispettino i tempi stabiliti.
Eliziario Pellegrino
Eliziario Pellegrino
2025-10-27 16:59:42
Numero di risposte : 21
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Se non si registra un contratto di affitto entro 30 giorni, si può sanare l’irregolarità attraverso il ravvedimento operoso, pagando l’imposta dovuta e una sanzione ridotta proporzionalmente al ritardo. La normativa prevede che chi si rende conto dell’errore può sanarlo entro 30 giorni, con una sanzione dello 1/10 del minimo. Se si registra il contratto entro 30 giorni, la sanzione è più bassa rispetto a quelle previste per omissioni più lunghe. I contribuenti possono superare la presunzione di omessa registrazione anche con prove indirette, purché documentate. La normativa sulla registrazione si applica ai contratti di locazione abitativa, locazione con pertinenze, sublocazione e concessione onerosa da parte del comodatario. Non si applica invece agli immobili situati all’estero. In caso di omessa registrazione del contratto, la normativa prevede sanzioni anche pesanti e l’articolo 41-ter del D.P.R. n. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di presumere l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta precedenti all’accertamento. La registrazione può essere richiesta dal locatore, dal conduttore o da un soggetto delegato. Se il contratto di affitto non viene registrato entro il termine previsto, le sanzioni amministrative possono variare dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. La registrazione del contratto di affitto è un passaggio obbligatorio nella gestione fiscale della locazione e consente di garantire trasparenza, legalità e certezza dei rapporti contrattuali.
Timoteo Donati
Timoteo Donati
2025-10-27 16:49:48
Numero di risposte : 19
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La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore. Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Elsa Mazza
Elsa Mazza
2025-10-27 15:58:04
Numero di risposte : 29
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L’omessa registrazione comporta la nullità del contratto, con conseguenze sia per il proprietario che per l’inquilino. Nel caso di un contratto di affitto non registrato, la legge stabilisce che il proprietario non ha diritto a riscuotere il canone d’affitto concordato nel contratto. Tuttavia, il locatore può richiedere una indennità di occupazione per compensare l’utilizzo dell’immobile da parte dell’inquilino. L’inquilino che scopre di vivere in un immobile con contratto non registrato, ha il diritto di chiedere la restituzione dei canoni d’affitto già pagati. Una possibilità di fatto sancita dall’articolo 2033 del Codice civile, in cui si specifica che chi ha effettuato un pagamento non dovuto, ha il diritto di ottenere la restituzione. La Corte di Cassazione ha confermato che l’inquilino può avanzare una richiesta di rimborso entro sei mesi dal rilascio dell’immobile, chiedendo la restituzione di tutte le somme versate secondo un contratto che, di fatto, è nullo. La legge prevede tuttavia la possibilità di registrare tardivamente il contratto di affitto, regolarizzando la situazione fiscale, salvando in tal modo i canoni di locazione arretrati. Questo tipo di sanatoria che ha effetto retroattivo, obbliga l’inquilino a versare quanto stabilito nel contratto, una volta che la registrazione è stata completata. Tuttavia, se il contratto viene registrato tardivamente, il locatore dovrà pagare le sanzioni previste, che possono variare dal 60% al 240% dell’imposta di registro non versata, in base al ritardo accumulato.