In caso di rinuncia all’eredità da parte di uno dei chiamati, può aver luogo la rappresentazione, disciplinata dall’art. 467 cod. civ..
Essa consente ai discendenti di un soggetto, chiamati rappresentanti, di subentrare al suo posto nell’accettazione dell’eredità, nel caso in cui egli non voglia o non possa accettare.
Pertanto, se una persona rinuncia all’eredità lasciatale dal proprio genitore, il diritto di accettare l’eredità si trasferisce ai suoi figli, che sono i nipoti del de cuius.
La rappresentazione opera a favore dei discendenti dei figli del defunto, compresi quelli adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
In ogni caso, il subentro dei rappresentanti non avviene automaticamente: è necessario che essi accettino l’eredità, dopo averne valutato la convenienza.
Nel caso in cui l’erede chiamato non voglia o non possa succedere e non sia possibile ricorrere alla rappresentazione, la sua quota ereditaria si distribuisce proporzionalmente tra gli altri eredi.