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Chi subentra all'eredità in caso di rinuncia?

Veronica Moretti
Veronica Moretti
2025-08-31 09:27:20
Numero di risposte : 19
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In caso di rinuncia di Eredità, al soggetto che rinuncia subentrano i figli o discendenti, in base al principio di rappresentazione stabilito dall’ articolo 467 del Codice Civile. Conviene rinunciare all’Eredità se il defunto aveva molti debiti? SI ma bisogna considerare che nella linea retta (padre – figlio, ecc.) o nella linea collaterale (fratelli o nipoti, ecc.) che quando il beneficiario ri­nuncia all’Eredità subentra suo figlio o figlia e così via all’infinito. Tutti devono rinunciare all’eredità del defunto (figli, nipoti, figli dei nipoti o fratelli del defunto e loro figli) perché la rinuncia si blocchi e non vada avanti in questo senso.
Michela Longo
Michela Longo
2025-08-31 06:58:32
Numero di risposte : 15
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In caso di rinuncia all’eredità da parte di uno dei chiamati, può aver luogo la rappresentazione, disciplinata dall’art. 467 cod. civ.. Essa consente ai discendenti di un soggetto, chiamati rappresentanti, di subentrare al suo posto nell’accettazione dell’eredità, nel caso in cui egli non voglia o non possa accettare. Pertanto, se una persona rinuncia all’eredità lasciatale dal proprio genitore, il diritto di accettare l’eredità si trasferisce ai suoi figli, che sono i nipoti del de cuius. La rappresentazione opera a favore dei discendenti dei figli del defunto, compresi quelli adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. In ogni caso, il subentro dei rappresentanti non avviene automaticamente: è necessario che essi accettino l’eredità, dopo averne valutato la convenienza. Nel caso in cui l’erede chiamato non voglia o non possa succedere e non sia possibile ricorrere alla rappresentazione, la sua quota ereditaria si distribuisce proporzionalmente tra gli altri eredi.