Quante mensilità di cauzione devo versare per l'affitto?
Damiana Sanna
2025-09-25 13:39:25
Numero di risposte
: 24
Cauzione affitto: Quante mensilità occorre versare?
La legge fissa un importo massimo della cauzione pari di tre mensilità del canone, per le locazioni a uso abitativo, art 11 della Legge 392/78.
Le parti, locatore e conduttore, possono liberamente concordare un importo inferiore.
Il locatore può chiedere altre forme di garanzia, quali ad esempio fidejussione bancaria o assicurativa o garanzia di terzi, se desideri sapere come funziona ti invitiamo a leggere contratto di locazione con garante, in questi casi non si applica il tetto massimo delle tre mensilità, ma è necessario indicare nel contratto l’importo della fidejussione o della garanzia.
Il deposito cauzionale, salvo diverso accordo tra le parti, si versa al momento della stipula del contratto di locazione.
In genere nel contratto è riportata una clausola che recita come segue: Deposito Cauzionale: a garanzia di tutti i patti contrattuali di cui sopra il conduttore versa al locatore, contestualmente alla firma del presente contratto la somma di euro_________________ (euro ________________/00) a titolo di deposito cauzionale…
La cauzione può essere versata in contanti, a mezzo assegno o bonifico bancario, è consigliabile utilizzare le modalità tracciabili e inserire nel bonifico la causale “deposito cauzionale”.
Vitalba De Angelis
2025-09-17 09:40:01
Numero di risposte
: 31
La cauzione è regolamentata dall'articolo 11 della legge 392/78 che stabilisce che non può superare l'importo pari a tre mensilità del canone mensile.
La legge prevede che la cauzione non debba essere superiore all’equivalente di tre mensilità.
La cauzione non può superare l'importo pari a tre mensilità del canone mensile.
Elda Battaglia
2025-09-12 10:12:25
Numero di risposte
: 30
Secondo la normativa italiana, l’articolo 11 della Legge n. 392 del 1978, meglio nota come “Legge sull’equo canone”, stabilisce che la cauzione per l’affitto di un immobile non può superare le tre mensilità del canone concordato.
Se, ad esempio, il canone mensile è di 500 euro, il deposito non può eccedere i 1.500 euro.
Le parti possono comunque accordarsi su un importo inferiore, ma mai superiore a quanto previsto dalla legge.
La legge prevede che questi interessi debbano essere restituiti all’inquilino al termine del contratto, o annualmente su sua richiesta.
La cauzione per l’affitto non superi le tre mensilità del canone, garantendo un equilibrio tra i diritti del locatore e quelli dell’inquilino.
La restituzione della cauzione, corredata dagli interessi maturati, è un obbligo per il proprietario, salvo casi specifici di inadempimento.
Diamante Fabbri
2025-09-01 05:38:43
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: 20
La normativa italiana, in particolare l’articolo 11 della Legge n. 392 del 1978, stabilisce che il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone d’affitto.
Questo limite vale sia per i contratti di locazione a uso abitativo che commerciale.
Ad esempio, se il canone mensile è di 600 euro, la caparra non potrà superare i 1.800 euro.
Tuttavia, è possibile concordare una cifra inferiore, in base agli accordi tra le parti.
Il deposito cauzionale garantisce il locatore rispetto a: Canoni di locazione non pagati.
Danni all’immobile (esclusi quelli legati alla normale usura).
Spese condominiali o utenze non saldate dall’inquilino.
È importante sapere che il locatore non può trattenere la caparra per motivi arbitrari: eventuali trattenute devono essere giustificate con documentazione.
Filomena Grassi
2025-09-01 04:33:44
Numero di risposte
: 26
La legge italiana, nello specifico l’articolo 11 della Legge n. 392 del 1978, stabilisce che la cauzione non può superare le tre mensilità del canone d’affitto.
Questo limite è valido sia per gli affitti residenziali sia per quelli commerciali.
Ad esempio, se il canone mensile è di 500 euro, la cauzione non potrà superare i 1.500 euro.
Le parti, comunque, sono libere di accordarsi per un importo inferiore, ma non è possibile richiedere una cauzione maggiore di quanto stabilito dalla legge.
In Italia, la cauzione per l’affitto di una casa non può superare le tre mensilità del canone.
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