Il lavoro straordinario si conteggia separatamente dal lavoro normale ed è compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di riferimento.
La prestazione lavorativa straordinaria che supera in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per un lungo arco temporale, è idonea a procurare al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e che consiste nella lesione dell’integrità i cui elementi sintomatici si traducono in forte stress, stanchezza, calo di concentrazione e produttività.
La sussistenza di questo danno deve ritenersi presunta perché qualificabile come lesione del diritto costituzionale alla salute, di cui all’art. 36 Cost.
Il danno da usura psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta in quanto si ritiene attuata una lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost..
In presenza di elementi di questo tipo che consentono di qualificare come abnorme la prestazione resa dal lavoratore, poiché chiaramente resa in violazione dei limiti di legge sul punto, il danno all’integrità psico fisica si ritiene sussistente in re ipsa.
Legittimo dunque riconoscere il danno da eccesso di lavoro straordinario ma nelle ipotesi in cui il limite di legge consentito sia ampiamente superato, per un arco temporale significativo e in relazione a prestazioni di particolare gravosità, tali da incidere sulla somma poi concretamente oggetto di liquidazione.