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Cosa succede se si lavora più di 48 ore a settimana?

Raffaella Gallo
Raffaella Gallo
2025-12-06 02:24:39
Numero di risposte : 19
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Se il dipendente lavora più di 48 ore a settimana, la prestazione lavorativa straordinaria che supera in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per un lungo arco temporale, è idonea a procurare al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e che consiste nella lesione dell’integrità i cui elementi sintomatici si traducono in forte stress, stanchezza, calo di concentrazione e produttività. La sussistenza di questo danno deve ritenersi presunta perché qualificabile come lesione del diritto costituzionale alla salute, di cui all’art. 36 Cost. In presenza di elementi che consentono di qualificare come abnorme la prestazione resa dal lavoratore, poiché chiaramente resa in violazione dei limiti di legge sul punto, il danno all’integrità psico fisica si ritiene sussistente in re ipsa. Il danno da eccesso di lavoro straordinario può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui il limite di legge consentito sia ampiamente superato, per un arco temporale significativo e in relazione a prestazioni di particolare gravosità, tali da incidere sulla somma poi concretamente oggetto di liquidazione.
Lorenzo Villa
Lorenzo Villa
2025-11-27 19:01:30
Numero di risposte : 17
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Superando le 40 ore settimanali il dipendente ha il diritto ad avere in busta paga le maggiorazioni retributive previste dal Ccnl applicato o in alternativa usufruire di riposi compensativi. Tutto questo spetta anche a chi supera le 48 ore settimanali, ma è d’obbligo tenere presente che la legge, come prescritto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 66/2003, prevede un limite: il ricorso «a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto». Normalmente i contratti collettivi stabiliscono un limite massimo annuale in cui sono autorizzate le ore di lavoro straordinario: l’utilizzo dello straordinario è ammesso «per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali» (articolo 5, comma 3, dlgs. Numero 66/2003). In caso queste regole vengano trasgredite il datore di lavoro è sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 240 a 1.800 euro. Le fasce per calcolare le sanzioni sono due: la sanzione amministrativa va da 960 a 3.600 euro se si riferisce a più di 5 lavoratori in almeno tre periodi di riferimento, mentre va da da 2.400 a 12.000 euro se si riferisce a più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento La durata media non può eccedere, per «ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario» (comma 2).
Rosalino De rosa
Rosalino De rosa
2025-11-20 09:03:31
Numero di risposte : 23
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Sono consentite settimane di lavoro con prestazioni superiori alle 48 ore purchè nel periodo di riferimento si verifichino settimane di minor intensità, in modo che la media lavorativa si mantenga nel limite legale suddetto. Superamento delle 48 ore settimanali. Nel decreto viene evidenziato l’obbligo della comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio ispezione del lavoro ogni qualvolta avviene il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale. L’obbligo è per tutte le unità produttive con più di dieci dipendenti ed è un adempimento sia per lavoratori pubblici che per lavoratori privati.
Muzio Colombo
Muzio Colombo
2025-11-14 17:11:37
Numero di risposte : 22
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Il limite massimo delle ore lavorabili settimanalmente, anche come sommatoria di diversi contratti di lavoro dipendente, è di 48. Il datore di lavoro può limitare o negare il consenso al lavoratore per lo svolgimento di altra attività qualora sussista una delle seguenti condizioni: un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi (riposo di 24 ore settimanali e 11 ore di pausa fra le prestazioni). Il decreto legislativo 104/2022 afferma che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orari diversi da quelli stabiliti per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
Ursula Rizzi
Ursula Rizzi
2025-11-01 20:29:59
Numero di risposte : 24
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Non è possibile superare le 48 ore per un periodo di 7 giorni, comprese le ore di straordinari. Superando le 40 ore settimanali il dipendente ha il diritto ad avere in busta paga le maggiorazioni retributive previste dal Ccnl applicato o in alternativa usufruire di riposi compensativi. Normalmente i contratti collettivi stabiliscono un limite massimo annuale in cui sono autorizzate le ore di lavoro straordinario. Tutto questo spetta anche a chi supera le 48 ore settimanali, ma è d’obbligo tenere presente che la legge prevede un limite: il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. L’utilizzo dello straordinario è ammesso per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Il datore di lavoro deve rispettare le esigenze economico-produttive dell’azienda, ma anche tutelare il benessere psico-fisico della persona che presta attività lavorativa per l’azienda.