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Quando si rompe qualcosa in una casa in affitto, a chi tocca pagare?

Emidio Bruno
Emidio Bruno
2025-09-12 18:39:23
Numero di risposte : 17
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Di norma è l’inquilino a rispondere dei danni che si producono gradualmente e che lui stesso ha causato. L’inquilino risponde anche delle modifiche che ha apportato volontariamente. Il locatore può pretendere che l’inquilino, quando lascia l’appartamento, ripristini a proprie spese lo stato originale. Ogni oggetto all’interno di una casa ha una sua durata. Per la pittura a dispersione, ad esempio, si presume una durata di otto anni. Se abitate un appartamento da due anni e le pareti erano state tinteggiate tre anni prima del vostro ingresso, la pittura ha ora cinque anni: in questo caso pagherete solo una parte del lavoro. Se invece l’ultima tinteggiatura risale a più di otto anni prima e dunque la durata di vita è stata superata, non dovete pagare nulla a meno che non sia necessaria una tinteggiatura speciale, ad esempio a causa del deposito di nicotina sulle pareti.
Valentina Pagano
Valentina Pagano
2025-09-12 14:43:55
Numero di risposte : 26
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Le piccole spese per la manutenzione ordinaria di una casa in affitto spettano all’affittuario, tranne nei casi in cui questi implichino opere murarie. Qualora l’inquilino danneggi la proprietà, secondo la legge, è obbligato ad apprestarsi al ripristino del bene. Le piccole riparazioni, come detto in precedenza, rientrano tra i lavori di manutenzione ordinaria a carico dell’inquilino e sono ad esempio: la sostituzione delle lampadine, piccoli lavori di idraulica come riparazioni dei rubinetti, manutenzione degli elettrodomestici, controlli periodici della caldaia, sostituzione della serratura in caso di smarrimento delle chiavi e tutto quello che è legato alla pulizia dei filtri, delle canne fumarie, degli scarichi, ecc. Ridipingere la casa non spetta all’inquilino, a meno che non sia esplicitamente espresso nel contratto. Alla scadenza del contratto di affitto è fondamentale che l’inquilino lasci la casa nelle stesse condizioni in cui è stata lasciata dal proprietario, sanando eventuali danni causati. Qualora questo non accadesse, il proprietario si può rifiutare di restituire della caparra e richiedere il risarcimento dei danni che sono stati causati alla proprietà, nel caso in cui la caparra non fosse sufficiente a coprire le spese per sanarla.
Elisa Messina
Elisa Messina
2025-09-12 14:22:15
Numero di risposte : 22
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Le piccole spese di ordinaria manutenzione che prevedono riparazioni o sostituzioni dal costo contenuto sono di norma a carico dell’inquilino. Invece, le spese che richiedono un intervento piuttosto oneroso, riconducibili alla straordinaria manutenzione, competono solitamente al proprietario. Ovviamente ci sono mille eccezioni a questa regola e dipende anche in che misura un eventuale danno è stato causato o meno dall’inquilino durante il normale utilizzo dell’immobile. L’inquilino deve occuparsi della sostituzione o riparazione di lampadine, prese di corrente e interruttori. Al proprietario spetta ad esempio la sostituzione di citofono o videocitofono e il rifacimento dell’impianto elettrico. La riparazione delle tubature, le spese dovute a infiltrazioni, la sostituzione dei sifoni e tutta la manutenzione straordinaria su impianto idrico, riscaldamento e condizionamento di norma competono al proprietario. All’inquilino spettano invece la pulizia e le attività di manutenzione ordinaria. Ad esempio gli spurghi, le disotturazioni o la sostituzione di piccole parti come le guarnizioni dei rubinetti. Solitamente, l’inquilino è responsabile per la tinteggiatura di pareti e soffitti, il ripristino degli intonaci, la pulizia delle superfici e la manutenzione della carta da parati. Il locatore paga invece le spese dell’eventuale sostituzione di parquet, piastrelle e altri pavimenti o rivestimenti. Per serramenti, porte, tapparelle, veneziane, serrande e tende dell’immobile quasi tutto l’onere di eventuali sostituzioni spetta al proprietario. All’inquilino restano le riparazioni, soprattutto quelle su parti accessorie come la corda di una tapparella. In caso di serratura della porta di ingresso difettosa: se l’intervento è dovuto alla vetustà della porta, l’onere è del locatore; se il motivo è un tentativo di furto la spesa spetterebbe all’affittuario. In caso di guasti a lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, caldaie e altri elettrodomestici, è buona norma chiamare l’assistenza autorizzata del marchio. Se l’immobile è affittato arredato, l’inquilino è responsabile per eventuali danni ai mobili salvo la naturale usura del tempo.
Sesto Pagano
Sesto Pagano
2025-09-12 13:48:21
Numero di risposte : 21
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Il locatore, nel corso della locazione, deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione. Di queste ultime, infatti, deve farsi carico il conduttore. L'articolo 1576 precisa poi che per quanto riguarda le cose mobili le spese di manutenzione e conservazione sono a carico del conduttore, salvo patto contrario. Se lo stesso smette di funzionare, ad esempio, perché molto vecchio o a causa di un guasto elettrico cagionato da un fulmine, è innegabile che sarà il proprietario a doversi fare carico della sistemazione del bene. Viceversa, se si rompe un pezzo a causa dell'utilizzo prolungato o dall'utilizzo scorretto da parte dell'inquilino, sarà quest'ultimo a doverne sostenere gli oneri di riparazione. Le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell'inquilino, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. La norma di cui all'articolo 1590 c.c., invece, stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha trovata, fatto salvo il deterioramento o il consumo. Le tabelle di ripartizione delle spese fra proprietario e inquilino, concordate dalle organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato, possono aiutare a chiarire la ripartizione delle spese.