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Chi paga se si rompe qualcosa in una casa in affitto?

Amedeo Lombardi
Amedeo Lombardi
2025-09-12 18:01:10
Numero di risposte : 13
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Le piccole spese per la manutenzione ordinaria di una casa in affitto spettano all’affittuario, tranne nei casi in cui questi implichino opere murarie. Qualora l’inquilino danneggi la proprietà, secondo la legge, è obbligato ad apprestarsi al ripristino del bene. Le piccole riparazioni, come detto in precedenza, rientrano tra i lavori di manutenzione ordinaria a carico dell’inquilino e sono ad esempio: la sostituzione delle lampadine, piccoli lavori di idraulica come riparazioni dei rubinetti, manutenzione degli elettrodomestici, controlli periodici della caldaia, sostituzione della serratura in caso di smarrimento delle chiavi e tutto quello che è legato alla pulizia dei filtri, delle canne fumarie, degli scarichi, ecc. Alla scadenza del contratto di affitto è fondamentale che l’inquilino lasci la casa nelle stesse condizioni in cui è stata lasciata dal proprietario, sanando eventuali danni causati. Qualora questo non accadesse, il proprietario si può rifiutare di restituire della caparra e richiedere il risarcimento dei danni che sono stati causati alla proprietà, nel caso in cui la caparra non fosse sufficiente a coprire le spese per sanarla. La Cassazione ha stabilito che, nei casi di immobili danneggiati, nel momento della riconsegna delle chiavi, l’inquilino sarà tenuto a pagare il canone di locazione finchè non si raggiunga la quota idonea alla copertura delle spese. Il proprietario dovrà fornire una prova di effettiva lesione del patrimonio per ottenere il risarcimento dei danni.
Gabriella Carbone
Gabriella Carbone
2025-09-12 17:56:47
Numero di risposte : 24
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Il conduttore deve farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria, anche al fine di mantenere, per quanto possibile, l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto. Le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell'inquilino, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. Se un elettrodomestico smette di funzionare perché molto vecchio o a causa di un guasto elettrico cagionato da un fulmine, è innegabile che sarà il proprietario a doversi fare carico della sistemazione del bene. Se si rompe un pezzo a causa dell'utilizzo prolungato o dall'utilizzo scorretto da parte dell'inquilino, sarà quest'ultimo a doverne sostenere gli oneri di riparazione. Il locatore, nel corso della locazione, deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione. Per quanto riguarda le cose mobili le spese di manutenzione e conservazione sono a carico del conduttore, salvo patto contrario.
Angela Carbone
Angela Carbone
2025-09-12 17:45:46
Numero di risposte : 10
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Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Sono considerate riparazioni di ordinaria manutenzione, a carico del conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda, di autoclave autonoma, di funzionamento degli ascensori, di condizionamento, di dolcificazione delle acque esistenti all'atto della stipulazione del contratto. Se si rompono le tubature posizionate nei muri, la spesa spetta sempre al proprietario. Se si tratta di danno conseguente ad uso, la spesa spetta al conduttore, se, ad esempio, il rubinetto s'è rotto perché vecchio, nonostante la costante manutenzione ad opera del conduttore, allora la spesa è da porre in capo al proprietario.
Nazzareno Gallo
Nazzareno Gallo
2025-09-12 15:37:02
Numero di risposte : 12
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Le piccole spese di ordinaria manutenzione che prevedono riparazioni o sostituzioni dal costo contenuto sono di norma a carico dell’inquilino. Invece, le spese che richiedono un intervento piuttosto oneroso, riconducibili alla straordinaria manutenzione, competono solitamente al proprietario. L’inquilino deve occuparsi della sostituzione o riparazione di lampadine, prese di corrente e interruttori. Al proprietario spetta ad esempio la sostituzione di citofono o videocitofono e il rifacimento dell’impianto elettrico. La riparazione delle tubature, le spese dovute a infiltrazioni, la sostituzione dei sifoni e tutta la manutenzione straordinaria su impianto idrico, riscaldamento e condizionamento di norma competono al proprietario. Per serramenti, porte, tapparelle, veneziane, serrande e tende dell’immobile quasi tutto l’onere di eventuali sostituzioni spetta al proprietario. Se l’immobile è affittato arredato, l’inquilino è responsabile per eventuali danni ai mobili salvo la naturale usura del tempo.
Ursula Montanari
Ursula Montanari
2025-09-12 14:42:36
Numero di risposte : 12
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Di norma è l’inquilino a dover coprire i costi, a meno che non siano stati causati dall’usura naturale. Secondo gli articoli 1588 e 1590 del Codice Civile, se l’inquilino dimostra che il danno è dovuto a un normale deterioramento del bene, non è tenuto a risarcirlo. La manutenzione straordinaria, è generalmente a carico del proprietario. Se l’appartamento viene forzato o danneggiato durante un’intrusione, il proprietario è responsabile per le riparazioni necessarie. Quando si tratta di danni accidentali, come la rottura di un elettrodomestico o un danno al pavimento.