La moglie ha diritto all’assegno divorzile se ha permesso al marito di realizzarsi professionalmente.
L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29195 del 20 ottobre 2021 ha confermato alla moglie, anche se economicamente autosufficiente, il diritto a percepire l’assegno divorzile dal momento che la stessa durante il matrimonio si era sempre dedicata alla famiglia e aveva, così, permesso al marito di potersi realizzare professionalmente.
La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e, conseguentemente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali, ed economiche eventualmente sacrificate.
Il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere sulla componente perequativa-riequilibratrice dell’assegno di mantenimento prevedendone una riduzione ma non un azzeramento laddove risulti, come nel caso di specie, che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge.