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Quando la moglie ha diritto all'assegno divorzile?

Elda Battaglia
Elda Battaglia
2025-09-15 20:03:03
Numero di risposte : 20
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La moglie che si è dedicata alla famiglia e che, dunque, ha rinunciato a lavorare avrà diritto all’assegno divorzile. Le condizioni attuali per ottenere l’assegno divorzile Per cominciare ti ricordo che, oggigiorno, l’assegno di divorzio spetta a favore dell’ex coniuge economicamente più debole soltanto in presenza di una elevata differenza di reddito tra i due. Occorre anche un altro presupposto, ovvero che il richiedente abbia dato un contributo effettivo alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge. In parole povere, occorre vedere se l’inferiorità economica di chi chiede l’assegno di divorzio sia dipesa dal fatto che questi si è occupato della famiglia, durante il matrimonio, rinunciando alla propria crescita professionale, e favorendo così la possibilità di lavorare e di fare carriera dell’altro coniuge. Se queste due condizioni ricorrono e vengono dimostrate, allora, l’assegno di divorzio verrà attribuito al richiedente in modo da riequilibrare le rispettive condizioni economiche. Con una decisione del 10.02.2022, la Suprema Corte ha affermato che basta provare di avere fatto la casalinga, o meglio di essersi dedicata alla famiglia durante il matrimonio e che il marito lavorava fuori casa. Questa prova sarà sufficiente a convincere il giudice che quella scelta venne condivisa dai coniugi nell’interesse comune. Egli dovrà dimostrare che la ex scelse autonomamente e magari in disaccordo con il coniuge di rimanere a casa.
Evangelista Greco
Evangelista Greco
2025-09-15 19:32:38
Numero di risposte : 16
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La moglie ha diritto all’assegno divorzile se ha permesso al marito di realizzarsi professionalmente. L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29195 del 20 ottobre 2021 ha confermato alla moglie, anche se economicamente autosufficiente, il diritto a percepire l’assegno divorzile dal momento che la stessa durante il matrimonio si era sempre dedicata alla famiglia e aveva, così, permesso al marito di potersi realizzare professionalmente. La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e, conseguentemente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali, ed economiche eventualmente sacrificate. Il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere sulla componente perequativa-riequilibratrice dell’assegno di mantenimento prevedendone una riduzione ma non un azzeramento laddove risulti, come nel caso di specie, che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge.
Sandro Montanari
Sandro Montanari
2025-09-15 17:28:27
Numero di risposte : 16
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L’”assegno di divorzio” sarà dovuto solo ed esclusivamente se l’ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ai fini di valutare se l’ex coniuge sia o meno autosufficiente dovranno prendersi in considerazione – oltre che il possesso di redditi di lavoro – anche il possesso di beni mobili e/o immobili, la disponibilità di una abitazione, le capacità e le possibilità effettive di procurarsi un lavoro tenuto conto dell’età, della salute, dei titoli posseduti e del mercato del lavoro. Il diritto all’assegno divorzile non può basarsi esclusivamente sull’accertamento dell’autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi, non potendosi prescindere dall’accertamento del contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell’altro ex coniuge. Il diritto all’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull’”assegno di divorzio “. Tra questi “giustificati motivi” rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l’”assegno di divorzio”.