Qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile?
                                                    Federica Ferrari
                                                                2025-10-12 07:27:23
                                                                
                                                                    Numero di risposte
                                                                    : 30
                                                                
                                                                                                                                    La principale caratteristica dell’assegno di mantenimento è che sia corrisposto come contributo economico di uno dei coniugi all’altro: in seguito alla separazione personale dei coniugi; in una fase ancora transitoria del rapporto; prima del divorzio.
Le caratteristiche dell’assegno di divorzio sono: È una somma di denaro versata da uno dei due ex coniugi all’altro, che non ha mezzi economici adeguati per vivere o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive;
Il giudice stabilisce l’ammontare dell’assegno divorzile con la sentenza di divorzio, tenendo del reddito dei due coniugi, della durata del matrimonio e delle ragioni della decisione ovvero se c’è o meno addebito per colpa della fine del rapporto coniugale a carico di uno dei 2 ex coniugi;
L’assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile ed indisponibile che l’ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passa a nuove nozze oppure l’ex coniuge obbligato muoia.
L’assegno di divorzio si può rideterminare in qualunque momento attraverso un’apposito ricorso da depositare avanti il competente Tribunale.
                                                    
                                                    Michael Caputo
                                                                2025-10-04 14:17:40
                                                                
                                                                    Numero di risposte
                                                                    : 25
                                                                
                                                                                                                            L’assegno divorzile è una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, dato che proprio con il divorzio il giudice stabilisce l’eventuale diritto di uno dei coniugi di percepirlo.
L’assegno di mantenimento invece è il contributo economico che viene corrisposto da uno dei coniugi prima del divorzio, cioè a seguito della separazione personale dei coniugi, pertanto in una fase ancora transitoria del rapporto.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 ha messo ancor più in risalto la differenza tra l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile.
Tale sentenza con riferimento all’assegno di divorzio ha affermato che il criterio di liquidazione non può essere quello del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza del rapporto coniugale, in quanto sarebbe in contrasto con la natura stessa del divorzio.
L’assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile ed indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia.
                                                    
                                                    Ninfa Romano
                                                                2025-09-26 20:27:36
                                                                
                                                                    Numero di risposte
                                                                    : 24
                                                                
                                                                                                                            All’esito della separazione, il giudice ordina al marito di versare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro.
Al marito residuano così, per sé, 1.700 euro.
In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
All’esito del divorzio, invece, il giudice – non essendo più tenuto a garantire al coniuge più debole lo stesso «tenore di vita» che aveva durante il matrimonio – rivede l’importo dell’assegno e condanna il marito a pagare all’ex moglie solo 400 euro poiché, secondo il Tribunale, in base al reddito già posseduto dalla donna, alla sua età, alle sue condizioni di salute e alle capacità di lavoro, la donna è autosufficiente con 1.200 euro al mese.
L’”assegno di divorzio” sarà dovuto solo ed esclusivamente se l’ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Il diritto all’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull’”assegno di divorzio “.
                                                    
                                                    Benedetta Basile
                                                                2025-09-16 00:12:48
                                                                
                                                                    Numero di risposte
                                                                    : 29
                                                                
                                                                                                                            L’assegno di mantenimento e quello divorzile costituiscono due strumenti differenti, sebbene nel gergo comune questi termini vengano talvolta percepiti come interscambiabili. 
L’assegno di mantenimento consegue alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi e consiste in una somma versata periodicamente a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, nonché a favore dei figli minorenni e di quelli maggiorenni che non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica.
L’assegno divorzile consegue alla pronuncia di divorzio e costituisce una somma, stabilita dal giudice con la sentenza divorzile, che un coniuge deve corrispondere all’altro in ragione dell’impossibilità di quest’ultimo di provvedere economicamente a sé stesso, i saper mancanza di mezzi che per l’impossibilità oggettiva di procurarseli.
Non viene in considerazione il tenore di vita mantenuto dal coniuge percettore di assegno in costanza di matrimonio: la considerazione di tale circostanza, infatti, non sarebbe conciliabile con la natura della sentenza di divorzio, determinando una non dovuta ultrattività del vincolo matrimoniale.
Lo scopo dell’assegno divorzile, dunque, è quello di permettere al coniuge richiedente l’autosufficienza economica.
Secondo una recente pronuncia del Giudice di legittimità l’assegno divorzile deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza, mediante complessiva valutazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura.
                                                    
                                                    Marcella Giuliani
                                                                2025-09-15 22:48:16
                                                                
                                                                    Numero di risposte
                                                                    : 18
                                                                
                                                                                                                            C’è da rilevare come separazione e divorzio implicano uno stato di fatto e di diritto completamente diversi, poiché i coniugi separati restano, fino alla pronuncia del divorzio, marito e moglie. 
Ed infatti – come osserva la Suprema Corte – c’è una profonda differenza tra il dovere di assistenza materiale tra coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla solidarietà post coniugale nel giudizio di divorzio. 
Durante la separazione rimane il vincolo coniugale, e con questo il dovere di reciproca assistenza, con l’effetto che il coniuge economicamente più debole ha diritto a vedersi garantito il tenore di vita goduto anteriormente. 
Al contrario, il divorzio recide, in modo definitivo, i rapporti tra i coniugi, compresi quelli di carattere economico e patrimoniale. 
Cambia il parametro da cui dipende l’assegno divorzile: non sarà più rappresentato dal tenore di vita matrimoniale, bensì, in conformità alla sua natura assistenziale, si baserà sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che ne richieda la corresponsione. 
Sostiene infatti la Corte che “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali”. 
Pertanto il parametro di riferimento per verificare se sussista o meno il diritto all’assegno divorzile va individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: se è accertato che  è economicamente indipendente o è in grado di esserlo , non deve essergli riconosciuto il corrispondente diritto. 
Secondo la Suprema Corte infatti il parametro del tenore di vita  si scontra con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi relativi effetti giuridici: con la sentenza che sancisce il divorzio il rapporto matrimoniale si estingue in toto, sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale; pertanto il parametro del tenore di vita matrimoniale finirebbe con il sancire una “indebita ultrattività” del vincolo matrimoniale, producendo il risultato  aberrante  di procrastinare sine die  il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale.
                                                    
                                                    Giuseppa Fabbri
                                                                2025-09-15 20:32:37
                                                                
                                                                    Numero di risposte
                                                                    : 23
                                                                
                                                                                                                            Il diritto al mantenimento è una forma di assistenza economica versata per garantire da parte del coniuge con una maggiore capacità economica a chi lo riceve le stesse condizioni di vita che aveva durante il matrimonio.
Il diritto agli alimenti, a differenza dell’altra ipotesi, è l’obbligo a carico di categorie di parenti, in particolare ex convivente o ex coniuge, di sostenere le esigenze primarie dei familiari che non riescono a provvedere autonomamente, trovandosi in un totale stato di difficoltà di sostentamento.
In caso di mantenimento, il soggetto obbligato al versamento è solo quello che ha reddito più alto.
A differenza di questa ipotesi, negli alimenti, i soggetti obbligati sono diversi: coniuge, figli (anche adottivi) e discendenti prossimi, nonché donatari e tutti coloro che assistono terzi dietro compenso.
Il presupposto per il mantenimento è dato dalla sproporzione tra i redditi tra marito e moglie, mentre a differenza per gli alimenti, il soggetto non deve essere capace di provvedere da solo alle esigenze primarie.
Infine, lo scopo del mantenimento è garantire all’ex coniuge con il reddito più basso lo stesso tenore di vita che aveva nel matrimonio per consentirgli l’autosufficienza economica.
A differenza dell’altra ipotesi, l’obiettivo degli alimenti è aiutare una persona a uscire da una condizione di disagio e rischio sopravvivenza.
                                                    Leggi anche
- Quando la moglie ha diritto all'assegno divorzile?
 - Quando si divorzia, a quanto ammonta l'assegno per la moglie?
 - Quando non spetta l'assegno di divorzio?
 - Quanto ammonta l'assegno divorzile?
 - Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno divorzile?
 - Cosa spetta alla ex moglie in caso di divorzio?
 - Qual è la differenza tra l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento?
 - Come evitare l'assegno divorzile?
 - Che differenza c'è tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile?
 - Chi chiede il divorzio ha diritto all'assegno di mantenimento?
 - Quando si ha diritto all'assegno per la moglie?