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Qual è la differenza tra l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento?

Domingo Pellegrino
Domingo Pellegrino
2025-10-01 07:20:17
Numero di risposte : 30
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Un caso studio Per comprendere meglio cosa succede nella pratica studiamo cosa succederebbe in una situazione costruita ad hoc. Immaginiamo una coppia di coniugi dove lei percepisce uno stipendio di 800 euro mensili per un part-time con un’azienda privata, mentre lui ha un reddito da professionista di circa 2.500 euro al mese. La coppia non ha figli. Durante il matrimonio la coppia ha quindi potuto contare su un reddito complessivo di 3.300 euro al mese, per un’ideale quota di circa 1.650 a testa. All’esito della separazione, il giudice ordina al marito di versare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro (800 euro di reddito proprio, più 800 euro di mantenimento). Al marito residuano così, per sé, 1.700 euro. In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio (1.600 euro la moglie; 1.700 il marito). All’esito del divorzio, invece, il giudice – non essendo più tenuto a garantire al coniuge più debole lo stesso «tenore di vita» che aveva durante il matrimonio – rivede l’importo dell’assegno e condanna il marito a pagare all’ex moglie solo 400 euro poiché, secondo il Tribunale, in base al reddito già posseduto dalla donna, alla sua età, alle sue condizioni di salute e alle capacità di lavoro, la donna è autosufficiente con 1.200 euro al mese. Quando cessa il diritto all’assegno Il diritto all’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull’”assegno di divorzio “. Tra questi “giustificati motivi” rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l’”assegno di divorzio” (lo ha ribadito recentemente la Cassazione civile con ordinanza n. 5974 del 28 febbraio 2019). In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11504/17, a seguito della sentenza sopra citata della cassazione è intervenuto fissando in circa 1.000,00 euro all’anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all’”assegno di divorzio” da parte dell’ex marito in quanto autosufficiente economicamente. Tuttavia, la sentenza n. 18287/18 delle Sezioni Unite, ha mitigato la rigidità di tale criterio meramente economico, statuendo che il diritto all’assegno divorzile non può basarsi esclusivamente sull’accertamento dell’autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi, non potendosi prescindere dall’accertamento del contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell’altro ex coniuge.
Ugo Ferraro
Ugo Ferraro
2025-09-26 06:26:26
Numero di risposte : 35
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L’assegno di mantenimento consegue alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi e consiste in una somma versata periodicamente a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, nonché a favore dei figli minorenni e di quelli maggiorenni che non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica. L’assegno divorzile consegue alla pronuncia di divorzio e costituisce una somma, stabilita dal giudice con la sentenza divorzile, che un coniuge deve corrispondere all’altro in ragione dell’impossibilità di quest’ultimo di provvedere economicamente a sé stesso, i saper mancanza di mezzi che per l’impossibilità oggettiva di procurarseli. Il quantum stabilito dal Giudice tiene in considerazione diversi fattori, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito dei coniugi, le loro condizioni patrimoniali e soggettive, il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune. Non viene in considerazione il tenore di vita mantenuto dal coniuge percettore di assegno in costanza di matrimonio: la considerazione di tale circostanza, infatti, non sarebbe conciliabile con la natura della sentenza di divorzio, determinando una non dovuta ultrattività del vincolo matrimoniale. Lo scopo dell’assegno divorzile, dunque, è quello di permettere al coniuge richiedente l’autosufficienza economica. Spetta al richiedente allegare, dedurre e dimostrare di non avere tali mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive, fatto salvo il diritto di eccezione dell’altro coniuge.
Radio Fontana
Radio Fontana
2025-09-15 22:16:10
Numero di risposte : 23
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Ed infatti – come osserva la Suprema Corte – c’è una profonda differenza tra il dovere di assistenza materiale tra coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla solidarietà post coniugale nel giudizio di divorzio. Durante la separazione rimane il vincolo coniugale, e con questo il dovere di reciproca assistenza, con l’effetto che il coniuge economicamente più debole ha diritto a vedersi garantito il tenore di vita goduto anteriormente. Pertanto nella separazione sul coniuge più abbiente permane il dovere di assicurare all’altro lo stesso tenore di vita tenuto in precedenza. Al contrario, il divorzio recide, in modo definitivo, i rapporti tra i coniugi, compresi quelli di carattere economico e patrimoniale. Sostiene infatti la Corte che “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali”; pertanto viene a cadere quel reciproco dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 secondo comma c.c. Secondo la Suprema Corte infatti il parametro del tenore di vita si scontra con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi relativi effetti giuridici: con la sentenza che sancisce il divorzio il rapporto matrimoniale si estingue in toto, sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale; pertanto il parametro del tenore di vita matrimoniale finirebbe con il sancire una “indebita ultrattività” del vincolo matrimoniale, producendo il risultato aberrante di procrastinare sine die il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale. Il parametro di riferimento per verificare se sussista o meno il diritto all’assegno divorzile va individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: se è accertato che è economicamente indipendente o è in grado di esserlo , non deve essergli riconosciuto il corrispondente diritto.
Elisabetta Parisi
Elisabetta Parisi
2025-09-15 19:18:17
Numero di risposte : 20
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Il diritto al mantenimento è una forma di assistenza economica versata per garantire da parte del coniuge con una maggiore capacità economica a chi lo riceve le stesse condizioni di vita che aveva durante il matrimonio. A differenza dell’altra ipotesi, il diritto al mantenimento è una forma di assistenza economica versata per garantire da parte del coniuge con una maggiore capacità economica a chi lo riceve le stesse condizioni di vita che aveva durante il matrimonio. Il diritto agli alimenti, a differenza dell’altra ipotesi, è l’obbligo a carico di categorie di parenti, in particolare ex convivente o ex coniuge, di sostenere le esigenze primarie dei familiari che non riescono a provvedere autonomamente, trovandosi in un totale stato di difficoltà di sostentamento. In caso di mantenimento, il soggetto obbligato al versamento è solo quello che ha reddito più alto. Il presupposto per il mantenimento è dato dalla sproporzione tra i redditi tra marito e moglie, mentre a differenza per gli alimenti, il soggetto non deve essere capace di provvedere da solo alle esigenze primarie. Infine, lo scopo del mantenimento è garantire all’ex coniuge con il reddito più basso lo stesso tenore di vita che aveva nel matrimonio per consentirgli l’autosufficienza economica. A differenza dell’altra ipotesi, l’obiettivo degli alimenti è aiutare una persona a uscire da una condizione di disagio e rischio sopravvivenza. Mantenimento e alimenti sono corrisposti tramite assegno, ma l’obbligo può essere anche soddisfatto sotto altre forme, come l’ospitare il soggetto che ha bisogno nella propria abitazione.