Un caso studio Per comprendere meglio cosa succede nella pratica studiamo cosa succederebbe in una situazione costruita ad hoc. Immaginiamo una coppia di coniugi dove lei percepisce uno stipendio di 800 euro mensili per un part-time con un’azienda privata, mentre lui ha un reddito da professionista di circa 2.500 euro al mese. La coppia non ha figli. Durante il matrimonio la coppia ha quindi potuto contare su un reddito complessivo di 3.300 euro al mese, per un’ideale quota di circa 1.650 a testa. All’esito della separazione, il giudice ordina al marito di versare all’ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro (800 euro di reddito proprio, più 800 euro di mantenimento). Al marito residuano così, per sé, 1.700 euro. In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio (1.600 euro la moglie; 1.700 il marito). All’esito del divorzio, invece, il giudice – non essendo più tenuto a garantire al coniuge più debole lo stesso «tenore di vita» che aveva durante il matrimonio – rivede l’importo dell’assegno e condanna il marito a pagare all’ex moglie solo 400 euro poiché, secondo il Tribunale, in base al reddito già posseduto dalla donna, alla sua età, alle sue condizioni di salute e alle capacità di lavoro, la donna è autosufficiente con 1.200 euro al mese. Quando cessa il diritto all’assegno Il diritto all’assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull’”assegno di divorzio “. Tra questi “giustificati motivi” rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l’”assegno di divorzio” (lo ha ribadito recentemente la Cassazione civile con ordinanza n. 5974 del 28 febbraio 2019). In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11504/17, a seguito della sentenza sopra citata della cassazione è intervenuto fissando in circa 1.000,00 euro all’anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all’”assegno di divorzio” da parte dell’ex marito in quanto autosufficiente economicamente. Tuttavia, la sentenza n. 18287/18 delle Sezioni Unite, ha mitigato la rigidità di tale criterio meramente economico, statuendo che il diritto all’assegno divorzile non può basarsi esclusivamente sull’accertamento dell’autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi, non potendosi prescindere dall’accertamento del contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell’altro ex coniuge.