In caso di divorzio, alla ex moglie spetta un assegno periodico a carico dell'eredità se in sede di divorzio era stato riconosciuto il versamento di un assegno periodico e questo non sia stato versato in un'unica soluzione.
Il coniuge deve versare in stato di bisogno, valutato tenendo conto di alcuni fattori come l'entità dell'asse ereditario, la qualità e le condizioni economiche degli eredi.
Il diritto a tale assegno si estingue se il coniuge superstite ha contratto nuove nozze o se è venuto meno lo stato di bisogno.
In caso di successione dell'ex coniuge, l'art. 9 della legge sul divorzio riconosce il diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota della stessa qualità vi sia un coniuge superstite.
Per richiederlo esistono dei presupposti: la percezione dell'assegno di divorzio, il richiedente non deve aver contratto un nuovo matrimonio, il rapporto previdenziale doveva essere già esistente prima della sentenza di divorzio.
In caso di separazione consensuale o giudiziale, diversamente che con il divorzio, pur avendosi un affievolimento del vincolo coniugale, lo status di coniuge permane e questo vuol dire che il soggetto separato mantiene i diritti ereditari.
Tuttavia occorre guardare a chi sia stata addebitata la separazione: ai sensi dell'art. 548 c.c., al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti successori del soggetto non separato, quindi la quota di riserva prevista dalla legge, i diritti di abitazione e di uso e la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 585 c.c.
Al coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato spetta solo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, mentre per la pensione di reversibilità può essergli riconosciuta solo una quota.