L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge per il mantenimento in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio, nella misura in cui risulta da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, deve essere dichiarato in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Nel caso in cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingua la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per il 50% del loro importo.
Il coniuge che percepisce l’assegno dovrà indicarlo: nella sezione II del quadro C del modello 730 nei Righi da C6 a C8, dove nella Colonna 2 dovrà riportare l’importo dei redditi percepiti indicati nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2017.
In base a quanto sopra indicato sul criterio di cassa, se nel 2016 un coniuge ha percepito soltanto 9 mensilità, e le restanti 3 mensilità sono state erogate nel 2017, nella dichiarazione dei redditi 2017 riferita all’anno 2016 dovrà dichiarare soltanto le 9 mensilità percepite nell’anno di imposta.
Di conseguenza, nella colonna 2 di uno dei righi da C6 a C8 dovrà essere indicato l'importo risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria effettivamente percepito, ricavabile, ad esempio, da estratti conto bancari.