L'assegno di divorzio non spetta quando l'incapacità di mantenersi da sé dipenda da inerzia, pigrizia o altre forme di cattiva volontà.
Non è più sufficiente il semplice stato di disoccupazione: la parte deve provare di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
Per ritenere colpevole lo stato di incapacità economica non basta che la richiedente documenti l'iscrizione al centro per l'impiego e la candidatura per qualche posto di lavoro, ma deve dare rigorosa prova di aver proposto la propria candidatura a datori di lavoro privati, di aver sostenuto colloqui ovvero di aver partecipato a bandi di concorso indetti da pubbliche amministrazioni.
L'incapacità di procurarsi redditi propri è ritenuta incolpevole solo quando l'ex coniuge ha un'età avanzata che gli preclude un efficace inserimento nel mondo del lavoro, è affetto da gravi malattie invalidanti, o da altre forme di disabilità e inabilità, che impediscono la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa remunerata, o è privo di titoli di studio o professionali e vive in una zona economicamente depressa.
Sulla base di queste argomentazioni, nel caso specifico, la richiesta dell'assegno divorzile è stata respinta perché la donna, quarantenne e con un titolo di laurea, non ha provato di aver proposto la propria candidatura a datori di lavoro privati o di aver partecipato a bandi di concorso.
L'assegno di divorzio non spetta se l'ex coniuge ha una formazione o un titolo professionale che potenzialmente potrebbero assicurargli un reddito, ma non lo utilizza per trovare un lavoro.
Inoltre, la condotta "deresponsabilizzante e attendista" di chi si limita ad aspettare opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale, è considerata negativamente ai fini della corresponsione dell'assegno divorzile.