Se non si accetta la proposta di conciliazione del Giudice senzavalido motivo, può essere disposta la sanzione prevista dall’art. 96, comma 3 c.p.c.
La condotta di mancata accettazione della proposta conciliativa può essere considerata un abuso del processo e dare luogo a responsabilità aggravata.
La sanzione può essere applicata d’ufficio in caso di soccombenza e può consistere in una somma di denaro, pari ad esempio al valore minimo delle spese processuali maturate dopo la proposta conciliativa o pari ad 1/3 delle spese di lite.
La recente Legge Cartabia ha introdotto un quarto comma dell’art. 96 c.p.c. che prevede, nei casi contenuti nei primi tre commi, una ulteriore condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma non inferiore ad €.500,00 e non superiore ad €.5.000,00.
La sanzione è connessa alla violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art.88 c.p.c. e mira a tutelare l’interesse del corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.