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Cosa succede se non accetto la conciliazione?

Marcello Barbieri
Marcello Barbieri
2025-10-02 06:11:48
Numero di risposte : 22
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Il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha vinto il giudizio, ma ha rifiutato la proposta. La ripetizione è esclusa nello specifico in relazione alle spese che si riferiscono al periodo successivo alla formulazione della proposta. Il giudice condanna inoltre questa parte al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, riferite sempre al periodo successivo alla formulazione della proposta, e al versare una somma ulteriore in favore del bilancio dello Stato e corrispondente al contributo unificato dovuto. Il Giudice può inoltre applicare le regole contemplate dall’articolo 92 c.p.c. Il giudice, se ricorrono ragioni gravi ed eccezionali, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha vinto la causa per l’indennità versata al mediatore e per il compenso dell’esperto. Nel provvedimento però il giudice deve motivare la sua decisione.
Emanuela Sorrentino
Emanuela Sorrentino
2025-10-02 04:59:07
Numero di risposte : 28
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Il giudice di Isernia dà atto che le parti concordano nel riconoscere che il tubo che aveva generato la lite era stato disostruito. L’art. 91 c.p.c. prevede una sanzione a carico della parte che senza giustificato motivo rifiuta la proposta ex art. 185-bis c.p.c. Il giustificato motivo rilevante ex art. 91 c.p.c. deve essere valutato alla luce dell’art. 100 c.p.c. La mancanza di un giustificato motivo che legittima la sanzione ex art. 91 c.p.c. a carico della parte che rifiuta la proposta di conciliazione formulata dal giudice va valutata alla luce dell’art. 100 c.p.c. Il tribunale rigettava la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Non avendo parte attrice aderito alla proposta come formulata. L’art. 91 c.p.c., quando le valutazioni operate in sede di 185 bis c.p.c. sono sostanzialmente confermate in sentenza, prevede una sanzione a carico della parte che senza giustificato motivo ha rifiutato la proposta.
Anastasio Fontana
Anastasio Fontana
2025-10-02 02:22:55
Numero di risposte : 20
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Se non si accetta la proposta di conciliazione del Giudice senzavalido motivo, può essere disposta la sanzione prevista dall’art. 96, comma 3 c.p.c. La condotta di mancata accettazione della proposta conciliativa può essere considerata un abuso del processo e dare luogo a responsabilità aggravata. La sanzione può essere applicata d’ufficio in caso di soccombenza e può consistere in una somma di denaro, pari ad esempio al valore minimo delle spese processuali maturate dopo la proposta conciliativa o pari ad 1/3 delle spese di lite. La recente Legge Cartabia ha introdotto un quarto comma dell’art. 96 c.p.c. che prevede, nei casi contenuti nei primi tre commi, una ulteriore condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma non inferiore ad €.500,00 e non superiore ad €.5.000,00. La sanzione è connessa alla violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art.88 c.p.c. e mira a tutelare l’interesse del corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.