Cosa vuol dire conciliazione con il datore di lavoro?
Gianni Martino
2025-11-25 14:53:51
Numero di risposte
: 26
La conciliazione rappresenta un fulcro centrale ed ineliminabile della vertenza di lavoro, sia in fase extragiudiziale, sia in fase giudiziale.
L’accordo conciliativo è, di fatto, uno strumento volto a prevenire la nascita di controversie in sede giudiziale tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Pertanto, oggetto del verbale di conciliazione possono essere delle rinunce a far valere alcune pretese o diritti o delle transazioni con cui le parti fanno reciproche concessioni.
Affinché l’accordo tra lavoratore e datore di lavoro possa essere immediatamente efficace e non impugnabile, occorre sottoscriverlo in una sede c.d. “protetta”, cioè idonea a garantire presuntivamente la genuinità e spontaneità del consenso del lavoratore.
Le sedi protette sono: la sede giudiziale, le Commissioni di Conciliazioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i Collegi di Conciliazione e Arbitrato, le sedi sindacali.
La sottoscrizione di un accordo in sede “protetta” è quindi tutta a vantaggio del lavoratore, che viene meglio tutelato, e che dispone poi di un verbale avente valore immediato di titolo esecutivo.
Nabil Bruno
2025-11-15 19:53:11
Numero di risposte
: 22
La conciliazione sindacale indica un procedimento attraverso il quale le parti, con l’assistenza del soggetto conciliatore, cercano di raggiungere la soluzione della controversia.
E’ un accordo che ha ad oggetto una transazione economica che serve a concludere una lite fra lavoratore e datore di lavoro.
Il lavoratore «rinuncia» a rivendicare un proprio diritto o una parte di esso in cambio di un risarcimento monetario.
La conciliazione, quasi sempre, si estrinseca attraverso un contratto di transazione.
Le rinunce e le transazioni raggiunte in sede di conciliazione sindacale, ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile, non sono impugnabili anche quando hanno per oggetto diritti del lavoratore «derivanti da norme inderogabili» in quanto l’intervento del sindacato è idoneo a superare la presunzione di condizionamento del consenso del lavoratore, garantendo allo stesso la consapevolezza dei diritti dismessi.
Il conciliatore si deve adoperare quantomeno per rendere il lavoratore cosciente di quanto andrà a stipulare, consigliandolo sulle convenienze e avvertendolo sugli effetti dispositivi prodotti, nonché sulla irreversibilità degli stessi.
Loretta Fontana
2025-11-07 06:56:12
Numero di risposte
: 26
In una controversia di lavoro, prima di adire il giudice del lavoro, è possibile promuovere un tentativo di conciliazione che definisca positivamente la controversia intercorrente tra un lavoratore e un datore di lavoro.
Tale tentativo facoltativo di conciliazione, che non ha costi per il richiedente, viene promosso da parte del lavoratore o del datore di lavoro presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonomo di Trento.
Il tentativo di conciliazione può essere proposto dal lavoratore o dal datore di lavoro nonché da soggetti a cui questi ultimi hanno conferito una procura a rappresentarli.
Il tentativo di conciliazione deve essere obbligatoriamente inviato anche alla controparte.
Inoltre, una volta richiesto il tentativo di conciliazione non si può richiedere, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato indicato all'art. 7 dello statuto dei lavoratori.
Sebastiano Ferrari
2025-11-07 01:19:32
Numero di risposte
: 33
La conciliazione sindacale, può considerarsi uno strumento per la risoluzione delle controversie che intercorrono tra datore di lavoro e lavoratore, riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, in grado di poter risolvere la controversia in corso grazie ad un accordo tra le parti, senza essere costretti a discuterne in sede di tribunale.
Ovviamente, a fine conciliazione, verrà redatto il verbale di conciliazione sindacale contenente tutti gli accordi sottoscritti dalle parti in causa.
Nella maggior parte dei casi, le controversie tra il datore di lavoro e il lavoratore, riguardano le differenze di retribuzione, le mansioni che vengono affidate al lavoratore, oppure, le contestazioni in merito ad alcuni provvedimenti presi dal datore di lavoro ritenuti illegittimi da parte del lavoratore.
Quindi, a fronte di uno dei sopracitati problemi/controversie che riguardano il rapporto lavorativo, entrambe le parti cercano di far prevalere le proprie ragioni, al fine di raggiungere un accordo quanto più vantaggioso possibile, evitando di ricorrere al giudizio di un giudice.
Tale accordo, solitamente, al netto delle richieste effettuate da entrambe le parti, si riesce a trovare a seguito della parziale rinuncia da parte di uno dei due di ciò che era stato inizialmente preteso, a fronte di una transazione, ovviamente economica, a favore di colui che ha rinunciato a quanto richiesto inizialmente.
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