:

Che cos'è un'offerta di conciliazione per un licenziamento?

Kai Sala
Kai Sala
2025-11-15 10:45:20
Numero di risposte : 25
0
In caso di licenziamento dei lavoratori a tutele crescenti, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi c.d. “protette” di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o davanti ad organi di certificazione, un importo che: non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale. L’ammontare di detta offerta di conciliazione dovrà essere pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Per le imprese che non raggiungono il limite dimensionale delle 15 unità, l’ammontare delle indennità e dell’importo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. Ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo da offrire come conciliazione, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Eusebio Gallo
Eusebio Gallo
2025-11-07 02:00:02
Numero di risposte : 31
0
Un'offerta di conciliazione per un licenziamento è un importo che il datore di lavoro può offrire al dipendente per estinguere ogni questione relativa al licenziamento. L’entità dell’offerta di conciliazione ex art. 6 d.lgs. 23/2015 non è rimessa alla volontà del datore di lavoro, ma è predeterminata dalla legge, in base all’anzianità di servizio del lavoratore. L’offerta di conciliazione deve essere completa degli elementi rilevanti per il calcolo dell’importo: anzianità di servizio, la retribuzione percepita e quella di riferimento, nonché l’ammontare offerto, per consentire all’organismo di conciliazione di verificare la corrispondenza dell’offerta alle previsioni di legge ed eventualmente rideterminare il dovuto. La validità dell’offerta di conciliazione è subordinata a tre condizioni vincolanti che devono ricorrere congiuntamente. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore ha una duplice conseguenza: Estingue il rapporto alla data del licenziamento; Comporta la rinuncia a qualsiasi impugnativa, anche se già proposta.

Leggi anche

Perché il datore di lavoro chiede la conciliazione?

Il datore di lavoro può chiedere la conciliazione per definire positivamente la controversia interco Leggi di più

Come funziona la buonuscita in un licenziamento concordato?

La materia è molto complessa ma in questa sede possiamo considerare un range di 12 – 24 mensilità, t Leggi di più