Che cos'è un'offerta di conciliazione per un licenziamento?
Kai Sala
2025-11-15 10:45:20
Numero di risposte
: 25
In caso di licenziamento dei lavoratori a tutele crescenti, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi c.d. “protette” di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o davanti ad organi di certificazione, un importo che: non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale.
L’ammontare di detta offerta di conciliazione dovrà essere pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Per le imprese che non raggiungono il limite dimensionale delle 15 unità, l’ammontare delle indennità e dell’importo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo da offrire come conciliazione, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Eusebio Gallo
2025-11-07 02:00:02
Numero di risposte
: 31
Un'offerta di conciliazione per un licenziamento è un importo che il datore di lavoro può offrire al dipendente per estinguere ogni questione relativa al licenziamento.
L’entità dell’offerta di conciliazione ex art. 6 d.lgs. 23/2015 non è rimessa alla volontà del datore di lavoro, ma è predeterminata dalla legge, in base all’anzianità di servizio del lavoratore.
L’offerta di conciliazione deve essere completa degli elementi rilevanti per il calcolo dell’importo: anzianità di servizio, la retribuzione percepita e quella di riferimento, nonché l’ammontare offerto, per consentire all’organismo di conciliazione di verificare la corrispondenza dell’offerta alle previsioni di legge ed eventualmente rideterminare il dovuto.
La validità dell’offerta di conciliazione è subordinata a tre condizioni vincolanti che devono ricorrere congiuntamente.
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore ha una duplice conseguenza: Estingue il rapporto alla data del licenziamento; Comporta la rinuncia a qualsiasi impugnativa, anche se già proposta.
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