Chi paga le spese per la conciliazione?
Luigi Morelli
2025-11-07 07:31:53
Numero di risposte
: 22
Le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente, poiché sono ricomprese nelle spese processuali ex art. 91 c.p.c. ed in virtù del principio della causalità.
La parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, si tratta di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, per la quale viene richiesta l’assistenza di un legale.
Pertanto, parte istante ha dovuto sostenere delle spese per avvisare la mediazione che si è conclusa negativamente poiché i conduttori non si sono presentati al primo incontro.
Deve, quindi, ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di rifusione delle spese di mediazione.
L’Autorità Giudiziaria ha condannato la parte resistente ed assente ingiustificata al procedimento di mediazione a rifondere alla parte ricorrente anche le spese di mediazione ovvero le spese per l’attivazione della procedura ed il compenso liquidato sulla base della tabella allegata al D.M. n. 37/2018.
Eufemia Fabbri
2025-11-07 07:24:29
Numero di risposte
: 23
La parte che soccombe in giudizio paga anche le spese di mediazione sostenute da controparte per avviarla solo se chi le richiede dimostra l’esborso.
Le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurispruduzione di questa corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione.
Poiché le spese per la mediazione sono assimilabili alle spese del processo, esse possono essere rimborsate solo se il richiedente ne dimostri l’esborso.
La giurisprudenza di merito è quasi del tutto unanime nel ritenere che le spese e i costi del giudizio di mediazione debbano essere liquidati al termine del successivo giudizio di merito, applicando le regole contenute nell’articolo 91 c.p.c. e seguenti.
Tali spese infatti rappresentano degli esborsi, come previsto dall’articolo 91 c.p.c.
Anche la Corte di Cassazione di recente ha sancito che le spese di mediazione vanno pertanto assimilate alle spese del processo.
In sede di nota spese allegate alla comparsa conclusionale di replica il condominio si è limitato infatti a richiedere il rimborso dell’importo di 500,00 euro per i compensi di mediazione.
Ne consegue che nel caso di specie le spese di mediazione non possono essere liquidate in favore dell’attore.
Ileana De Angelis
2025-11-07 06:21:02
Numero di risposte
: 19
Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltre alle spese vive.
L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
Esattamente gli stessi di quelli sostenuti dalla parte istante.
Quindi per partecipare ad una mediazione la parte invita deve corrispondere le spese di avvio + le spese di mediazione di primo incontro.
Sono altresi' dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti.
Ubaldo Sanna
2025-11-07 04:25:46
Numero di risposte
: 25
Automaticamente, in caso di conciliazione e transazione è
dovuto all'avvocato il compenso relativo alla fase
decisionale, oltre a quello spettante per l’attività
svolta fino al momento della definizione della lite, ed
un importo aggiuntivo pari ad 1/4 di quello
liquidabile per la fase decisionale..
L'avvocato che transige o concilia giudizialmente una
controversia ha, quindi, diritto a un compenso pari
alla misura stabilita per la fase decisionale,
aumentato di 1/4, ferma restando la maturazione
dell'attività espletata fino a quel momento.
Da quanto innanzi dedotto ne consegue che quando il
giudizio viene definito con una transazione e il
professionista ha prestato la sua opera al
raggiungimento dell'accordo, all'avvocato deve
essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto
a quello spettante per l'attività precedentemente
svolta, pari al compenso liquidabile per la fase
decisionale aumentato di un quarto.
E cioè all'avvocato va liquidato sia il compenso
per la fase decisionale, non svoltasi, sia un
aumento fino al 25% di esso, ossia l'intero
compenso per la fase decisionale, aumentato di un
quarto.
L’importo previsto per l’attività collaborativa
alla transazione si aggiunge, quindi, all’importo
previsto per la fase decisionale.
In pratica con la nuova normativa è stato
espressamente introdotto un meccanismo premiale
più certo nella sua effettività e quindi più
efficace e più motivante: il compenso per
l’attività di conciliazione e transazione è
determinato nella misura pari a quella prevista
per la fase decisionale, aumentata di un quarto..
Ione Rossetti
2025-11-07 04:08:57
Numero di risposte
: 24
Le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi.
Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva sostenuta per l’espletamento della mediazione.
Pertanto, indipendentemente dalle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 28/2010 da applicarsi in caso di proposta , chi perde paga anche le spese delle mediazione.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate dal giudice in via equitativa.
Il Giudice di Modena ha in tal senso ricondotto al novero delle spese processuali di cui al sopracitato art. 91 anche le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione.
Assunta Martinelli
2025-11-07 03:51:14
Numero di risposte
: 19
Le spese condominiali vengono ripartite in proporzione alle quote di proprietà di ogni singolo condomino, individuate nelle tabelle millesimali.
La legge impone che sia le spese instaurate per l’avvio della procedura nonché le spese legali, debbano essere divise esattamente come ogni altra spesa condominiale.
Le spese legali sostenute sono sempre dovute.
Le spese della mediazione dovranno essere affrontate solo nel caso in cui si intende proseguire con l’istituto in parola.
In tal caso la controparte del condominio va considerata a sé stante, come una qualsiasi altra controparte processuale: le spese legali pertanto saranno ripartite tra tutti gli abitanti dello stabile, meno il condomino che abbia instaurato la lite.
Nel caso di lite esterne e cioè tra condominio e terzi, queste dovranno essere sostenute da tutti i condomini in base ai propri millesimi di proprietà.
Nel caso di liti interne, ossia tra condominio e condòmini, ognuno sarà chiamato al pagamento delle spese legali, meno il condòmino che abbia dato avvio alla lite, in quanto già chiamato autonomamente ad affrontare le sue spese per la sua costituzione nella procedura.
Leggi anche
- Perché il datore di lavoro chiede la conciliazione?
- Come funziona la buonuscita in un licenziamento concordato?
- Cosa spetta al lavoratore licenziato ingiustamente?
- Cosa succede se non accetto la conciliazione?
- Cosa comporta la conciliazione?
- Quanto posso chiedere di buonuscita per un licenziamento?
- Cosa paga il datore di lavoro in caso di risoluzione consensuale?
- Che cos'è un'offerta di conciliazione per un licenziamento?
- Quando è obbligatorio il tentativo di conciliazione?
- Che cos'è la conciliazione obbligatoria nel licenziamento?
- Cosa vuol dire conciliazione con il datore di lavoro?