In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Naspi spetta solo se è riconosciuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Si tratta di un’indennità che non spetta ai lavoratori che si dimettono, a meno che non vi siano giustificate ragioni, o che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale, fatta eccezione per alcuni casi specifici di cui parleremo a breve.
La Naspi spetta anche alle lavoratrici che hanno dato le dimissioni durante il periodo di maternità, entro il primo anno di vita del bambino, o dimissioni per giusta causa.
Ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, ecc.