Cosa paga il datore di lavoro in caso di risoluzione consensuale?

Rosalba Sanna
2025-10-02 07:32:41
Numero di risposte
: 24
La risoluzione consensuale comporta la rinuncia al periodo di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, tuttavia prevede l’impegno del datore di lavoro di erogare somme aggiuntive, oltre al TFR ed altre spettanze dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve erogare somme aggiuntive oltre al TFR ed altre spettanze dovute.
La risoluzione consensuale prevede l’impegno del datore di lavoro di erogare somme aggiuntive.
Il datore di lavoro è tenuto a pagare le spettanze dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve corrispondere il TFR al lavoratore in caso di risoluzione consensuale.
Il datore di lavoro è obbligato a pagare le somme aggiuntive concordate con il lavoratore.

Piccarda Russo
2025-10-02 06:16:33
Numero di risposte
: 20
I datori di lavoro possono offrire somme a titolo di incentivo all'esodo.
La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure di riduzione del personale.
Il datore di lavoro versa mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.
La prestazione, su richiesta del datore di lavoro, viene pagata in 13 mensilità, con le modalità previste per il pagamento delle pensioni, dall'INPS che, contestualmente, provvede all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
Per l'erogazione della prestazione il lavoratore deve avere perfezionato i requisiti minimi contributivi ed anagrafici per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato entro 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per gli anni 2018-2026 tale periodo può essere elevato a 7 anni.

Federico Verdi
2025-10-02 01:59:20
Numero di risposte
: 18
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Naspi spetta solo se è riconosciuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Si tratta di un’indennità che non spetta ai lavoratori che si dimettono, a meno che non vi siano giustificate ragioni, o che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale, fatta eccezione per alcuni casi specifici di cui parleremo a breve.
La Naspi spetta anche alle lavoratrici che hanno dato le dimissioni durante il periodo di maternità, entro il primo anno di vita del bambino, o dimissioni per giusta causa.
Ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, ecc.